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Sez. 6, Sentenza n. 1376 del 10/05/1993 Cc. (dep. 08/07/1993) Rv. 195256 - 01

Impugnazioni - Rinuncia | Dichiarazione di rinuncia all'impugnazione - Forme previste dalla legge - Inosservanza - Inammissibilità della rinuncia - Esclusione - Rinuncia presentata alla cancelleria del giudice "ad quem" - Ammissibilità - Fattispecie: rinuncia presentata in Cassazione.
Stato
decisa il 1993-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/195256-01

Impugnazioni - Rinuncia

La rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall'art. 589 cod. proc. pen., non sono stabilite a pena d'inammissibilità, essendo sufficiente la sicura provenienza dal soggetto legittimato ed una volontà chiaramente espressa. Pertanto, è ammissibile la rinuncia presentata alla cancelleria del giudice "ad quem". Nella specie è stata ritenuta produttiva di effetti la rinuncia presentata presso la cancelleria della Corte di cassazione alcuni giorni prima dell'udienza fissata per la decisione del ricorso avverso l'ordinanza del G.I.P. in materia di misure cautelari personali).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 582 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 589 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)