Sez. 6, Sentenza n. 10619 del 24/09/1998 Ud. (dep. 09/10/1998) Rv. 211718 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE | Convenzione dell'Aja sulle notificazioni da eseguire all'estero - Interferenza sull'assetto burocratico del servizio notifiche organizzato dai vari stati aderenti - Esclusione - Ordinamento italiano - Ufficiale giudiziario - Attività di ricezione degli atti da spedire per la notificazione all'estero - Natura di servizio pubblico - Configurabilità - Qualità di pubblico ufficiale dell'ufficiale giudiziario - Sussistenza.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE
In tema di notificazione degli atti all'estero, la Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 6 febbraio 1981, n. 42, si limita a regolare la procedura che le autorità dei vari stati sono tenuti ad osservare reciprocamente, sia quando richiedono sia quando eseguono la notificazione. Nessuna norma di tale convenzione interferisce con l'assetto burocratico del servizio, svolto, con modalità organizzative del tutto autonome, dagli organi dei vari stati secondo l'ordinamento interno. Nell'ordinamento italiano, l'ufficiale giudiziario, la cui attività è disciplinata da norme di diritto pubblico, e che svolge senza dubbio un servizio pubblico, consistente, tra le altre attribuzioni, nell'assicurare la conoscenza legale di un atto da parte del suo destinatario, nel momento in cui riceve gli atti da spedire per la notifica all'estero e introita le somme relative al servizio, esercita poteri certificativi che si esplicano attraverso la registrazione dell'atto ricevuto e il rilascio di documenti aventi efficacia probatoria, rivestendo così la qualità di pubblico ufficiale. V. Cass., sez. un. civ., sent. n. 3311 del 4 ottobre 1975.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Legge 06/02/1981 num. 42, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 148 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)