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Sez. L, Sentenza n. 6016 del 14/10/1986 (Rv. 448354 - 01)

LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - DETERMINAZIONE - RETRIBUZIONI NON PERCEPITE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448354-01

LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - DETERMINAZIONE - RETRIBUZIONI NON PERCEPITE - LIMITI.*

Il risarcimento del danno subito dal lavoratore illegittimamente licenziato per il periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della sentenza che ne ordina la reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 stat. Lavoratori si identifica, quanto al danno eccedente le cinque mensilità dovute ex lege, nelle retribuzioni non percepite salvo che il dipendente provi di aver subito un danno maggiore o che il datore di lavoro dimostri l'aliunde perceptum od il ricorrere del fatto colposo del creditore. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale - in un'ipotesi di declaratoria di illegittimità del licenziamento di un lavoratore, prima arrestato e sottoposto a procedimento penale e poi assolto con formula ampia - aveva limitato il risarcimento del danno alle retribuzioni maturate soltanto nel periodo dalla sentenza di assoluzione alla data della reintegrazione). (Conf 2761/85, mass n 440538).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)