Sez. U, Sentenza n. 538 del 08/02/1977 (Rv. 384091 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - IN GENERE - COGNIZIONE - COMPETENZA ALTERNATIVA, SECONDO IL CRITERIO DELLA PREVENZIONE, DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI ISCRIZIONE DEL PROFESSIONISTA E DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE NELLA CUI GIURISDIZIONE E AVVENUTO L'ILLECITO DISCIPLINARE - POTERE DI INIZIATIVA DEL PROFESSIONISTA INCOLPATO - TRASFERIMENTO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE GIA RADICATO DALL'UNO ALL'ALTRO DEI CONSIGLI - INAMMISSIBILITA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - IN GENERE - COGNIZIONE - COMPETENZA ALTERNATIVA, SECONDO IL CRITERIO DELLA PREVENZIONE, DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI ISCRIZIONE DEL PROFESSIONISTA E DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE NELLA CUI GIURISDIZIONE E AVVENUTO L'ILLECITO DISCIPLINARE - POTERE DI INIZIATIVA DEL PROFESSIONISTA INCOLPATO - TRASFERIMENTO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE GIA RADICATO DALL'UNO ALL'ALTRO DEI CONSIGLI - INAMMISSIBILITA.*
L'art 38, terzo comma, dell'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (RDL 27 novembre 1933 n 1578), nell'attribuire al professionista il potere di iniziativa per il procedimento disciplinare nei propri confronti, non introduce una deroga al precedente comma della norma medesima, il quale devolve la Competenza a procedere disciplinarmente, in via alternativa e secondo il criterio della prevenzione, al consiglio dell'ordine presso cui il professionista e iscritto ed al consiglio dell'ordine nella cui giurisdizione e avvenuto il fatto. Ne consegue che l'Esercizio di tale potere di iniziativa non puo valere a trasferire ad uno degli indicati consigli il procedimento disciplinare che sia gia radicato presso l'altro, secondo detto criterio della prevenzione.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)