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Sez. 1, Sentenza n. 5628 del 27/10/1982 (Rv. 423399 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - DEDUCIBILITÀ IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - PROPONIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423399-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - DEDUCIBILITÀ IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - PROPONIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

L'eccezione di illegittimità costituzionale, pur non costituendo propriamente motivo di ricorso, e potendo di conseguenza essere proposta per la prima volta in Sede di legittimità e quivi anche essere sollevata d'ufficio della Corte di Cassazione, non può tuttavia essere fine a sè stessa, ma deve essere pur sempre rilevante agli effetti della decisione della causa, nel senso che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale; essa, cioè, deve avere portata strumentale rispetto alla soluzione di una questione sostanziale o processuale trattata nel processo, ed in particolare, se proposta per la prima volta in Sede di legittimità, rispetto allo accoglimento o al rigetto del ricorso, e tale rapporto strumentale certamente fa difetto nel caso che la questione a cui l'eccezione si riferisce sia ormai preclusa o coperta da giudicato. (Conf 2591/79, mass n 398923; (Conf 372/77, mass n 383916).*

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)