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Sez. 1, Sentenza n. 23262 del 23/02/2016 Ud. (dep. 01/06/2016) Rv. 267221 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE | Molestia o disturbo alle persone - Reciprocità o ritorsione - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267221-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE

Non è configurabile il reato di molestia o disturbo alle persone previsto dall'art. 660 cod. pen. allorché vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie, in quanto in tal caso non ricorre la condotta tipica descritta dalla norma, e cioè la sua connotazione "per petulanza o altro biasimevole motivo", cui è subordinata l'illiceità penale del fatto. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per un nuovo giudizio sull'eventuale rapporto di reciprocità tra le condotte poste in essere dall'imputata e le vessazioni da questa subite ad opera della presunta persona offesa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 660 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)