Sez. 1 - , Ordinanza n. 10116 del 24/04/2018 (Rv. 648894 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Contratti di intermediazione finanziaria - Requisito della forma scritta ex art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 - Mancanza - Esecuzione protratta del contratto - Domanda di nullità di alcuni ordini di acquisto - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
In materia di intermediazione finanziaria, allorché le singole operazioni di investimento abbiano avuto esecuzione in mancanza della stipulazione del contratto quadro, previsto dall'art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998, all'investitore che chiede la declaratoria di nullità solo per alcune di esse, non sono opponibili l'eccezione di dolo generale fondata sull'uso selettivo della nullità e, in ragione della protrazione nel tempo del rapporto, l'intervenuta sanatoria del negozio nullo per rinuncia a valersi della nullità o per convalida di esso, l'una e l'altra essendo prospettabili solo in relazione ad un contratto quadro formalmente esistente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1423, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)