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Sez. 3, Sentenza n. 909 del 24/03/1972 (Rv. 357166 - 01)

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE - AL SUO RAPPRESENTANTE - INOSSERVANZA - VALORE INDIZIARIO - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1972-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357166-01

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE - AL SUO RAPPRESENTANTE - INOSSERVANZA - VALORE INDIZIARIO - ESTENSIONE.*

L'inottemperanza all'ordine di esibizione rivolto ad una delle parti o al suo rappresentante, assume, ai sensi dell'art 116 cod proc civ, valore indiziario, il quale deve essere valutato, oltre che in relazione alle particolari circostanze di ogni fattispecie, anche con riguardo al contenuto del documento o della cosa cui l'esibizione si riferisce.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)