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Sez. L, Sentenza n. 381 del 23/01/1989 (Rv. 461512 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - TRATTAMENTO DI FAMIGLIA - EROGAZIONE DA PARTE DI ASSOCIAZIONE LAICALE A SCOPO DI RELIGIONE MUNITA DI PERSONALITÀ GIURIDICA PRIVATA - ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE.*
Stato
decisa il 1989-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461512-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - TRATTAMENTO DI FAMIGLIA - EROGAZIONE DA PARTE DI ASSOCIAZIONE LAICALE A SCOPO DI RELIGIONE MUNITA DI PERSONALITÀ GIURIDICA PRIVATA - ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE.*

L'applicabilità della disciplina del T.U. Delle norme sugli assegni familiari è esclusa, ai sensi dell'art. 79, lett. C), del d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797, nel caso di trattamento di famiglia che, oltre ad essere corrisposto da province, comuni, istituzioni pubbliche di beneficenza ed altri enti pubblici, sia disciplinato per legge, regolamento o atto amministrativo. Pertanto, in Mancanza di dette condizioni, è soggetto a contribuzione previdenziale il trattamento di famiglia erogato da un'associazione laicale a scopo di religione munita di personalità giuridica privata, atteso anche il carattere retributivo di tale trattamento ed essendo irrilevante che esso corrisponda alla stessa finalità economica degli assegni familiari. (V 4775/85, mass n 442181).*

Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 79 lett. C, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)