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Sez. 2, Sentenza n. 3839 del 04/08/1978 (Rv. 393405 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - RISCALDAMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - RAGGIUNGIMENTO IN UNO DEGLI APPARTAMENTI DI TEMPERATURA INFERIORE A QUELLA DEGLI ALTRI - IRRILEVANZA - CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA SPESA - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1978-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393405-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - RISCALDAMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - RAGGIUNGIMENTO IN UNO DEGLI APPARTAMENTI DI TEMPERATURA INFERIORE A QUELLA DEGLI ALTRI - IRRILEVANZA - CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA SPESA - PERSISTENZA.*

In tema di ripartizione delle spese del servizio di riscaldamento in un edificio in condominio, la quantita dell'uso che un singolo appartamento puo fare del servizio stesso, a norma dell'art 1123, secondo comma, cod civ, va calcolata, ai fini della Determinazione della spesa, in rapporto alla capacita potenziale di assorbimento, e cioe in forza del fabbisogno obiettivo dell'appartamento stesso, secondo uno dei tanti criteri possibili (numero dei radiatori o delle bocchette, massa o superficie irradiante, superficie irradiata, cubatura degli ambienti, contatore, ecc) con la conseguenza che procedutosi a tale Determinazione del fabbisogno, non puo apportarsi alcuna diminuzione alla correlativa spesa proporzionale per effetto di ragioni particolari (nella specie: temperatura degli appartamenti dell'ultimo piano del fabbricato inferiore a quella degli altri che determinano quel fabbisogno o che lo aumentano rispetto ad appartamenti di eguale estensione od eguale cubatura.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)