Sez. 3, Sentenza n. 9602 del 25/09/1998 (Rv. 519165 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - IN GENERE | Diritto di ripresa - Giudizio d'appello - Contestazione circa l'essere il rapporto "in corso" o "in regime di proroga" - Difesa e non eccezione in senso stretto - Configurabilità - Deduzione per la prima volta in appello - Decadenza - Insussistenza.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - IN GENERE
In tema di contratti agrari, per l'esercizio del diritto di ripresa a norma dell'art. 42 della legge n. 203 del 1982 occorre provare, tra l'altro, che il rapporto rientri tra quelli "in corso" ovvero "in regime di proroga" legale, disciplinati dal regime transitorio di cui all'art. 2 dell'indicata legge. Consegue che l'eccezione che il rapporto non era "in corso" e non era "in regime di proroga" non costituisce eccezione in senso proprio, ma semplice difesa, come tale non preclusa a norma dell'art. 437 cod. proc. civ., ma proponibile per la prima volta in appello.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)