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Sez. 1, Sentenza n. 1276 del 18/10/1966 Ud. (dep. 15/03/1967) Rv. 103727 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO ESTENSIVO - MANCATA CITAZIONE DEL COIMPUTATO NON APPELLANTE - NULLITA - ESCLUSIONE - DEDUZIONE DA PARTE DELL'APPELLANTE - INAMMISSIBILITA - RIMEDI A FAVORE DELL'IMPUTATO NON CITATO.*
Stato
decisa il 1966-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103727-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO ESTENSIVO - MANCATA CITAZIONE DEL COIMPUTATO NON APPELLANTE - NULLITA - ESCLUSIONE - DEDUZIONE DA PARTE DELL'APPELLANTE - INAMMISSIBILITA - RIMEDI A FAVORE DELL'IMPUTATO NON CITATO.*

L'omessa citazione del coimputato non appellante non importa la nullita del giudizio svoltosi nei confronti del solo appellantè questi deve, comunque, ritenersi privo di interesse a denunziare l'omissione. La suddetta ipotesi legittima soltanto il coimputato non citato, nel caso di accoglimento dei motivi non personali dedotti dall'altro, a chiederne la estensione in Sede esecutiva. (prima parte. Conf 100842, 100995, anno 1966. Seconda parte. Nel senso che il coimputato non citato possa ricorrere per ottenere l'effetto estensivo della sentenza di accoglimentò 100842, anno 1966. In genere, senza riferimento alla ipotesi di omessa citazione del non appellantè sulla limitazione dell'effetto estensivo al solo caso di sentenza di accoglimento e sui rimedi dati al non appellante se non e stato dichiarato l'effetto estensivo, V 103306, 103628, anno 1967' 100577, 100842, 101074, 101182, 101194, 102814, 103024, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 com. 4, Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 517 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)