Sez. 1, Sentenza n. 18004 del 14/08/2014 (Rv. 632482 - 01)
DEMANIO - DEMANIO STATALE - IDRICO | Demanio idrico gestito dalle Regioni - Attraversamento da parte di cavi e infrastrutture di telecomunicazione - Assoggettamento ad oneri o canoni non previsti dalla legge statale - Possibilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
DEMANIO - DEMANIO STATALE - IDRICO
L'attraversamento del demanio idrico gestito dalle Regioni, ai sensi degli artt. 86 e 89 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, da parte di cavi e infrastrutture di telecomunicazione elettronica, non è soggetto al pagamento di oneri o canoni che non siano previsti dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (cosiddetto Codice delle comunicazioni) o da legge statale ad esso successiva, rispondendo tale scelta all'esigenza di tutelare la concorrenza - che rientra, ex art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., nella competenza esclusiva statale - e la libertà e la segretezza delle comunicazioni, così da garantire agli imprenditori il diritto di iniziativa economica attraverso un accesso al mercato con criteri di trasparenza e non discriminazione ed agli utenti la fornitura del servizio universale (ossia il raggiungimento di tutti gli utenti finali ad un livello qualitativo stabilito, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi). Ne consegue che sono illegittimi, e vanno disapplicati, gli atti amministrativi (nella specie delibere della Giunta regionale) che prevedano il pagamento di canoni per l'attraversamento del demanio idrico da parte di infrastrutture di telecomunicazione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 com. 2 lett. E, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 86, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 89, Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 93 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)