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Sez. 2, Sentenza n. 1412 del 23/01/2007 (Rv. 594569 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA | Mancato ottemperanza all'ordine di arresto degli agenti accertatori - Conseguenze - Inammissibilità del pagamento in misura ridotta - Mancata indicazione nel verbale della somma dovuta a tale titolo - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594569-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA

In riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non può essere ammesso al pagamento in misura ridotta di cui all'art. 202, secondo comma, C.d.s. chiunque, qualunque infrazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria abbia commesso, non ottemperi all'obbligo di fermarsi all'alt intimatogli dagli agenti accertatori.Qualora non sia ammissibile il pagamento in misura ridotta, la mancata quantificazione nel verbale di accertamento della violazione dela somma dovuta a tale titolo non incide sulla validità del provvedimento sanzionatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 202

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)