Sez. 2, Sentenza n. 1428 del 10/05/1972 (Rv. 358037 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - DIFFERENZA DALL'IRREVERSIBILITA - NOZIONE DI PERMANENZA - POSSIBILE GUARIGIONE O MIGLIORAMENTO PER CURE MEDICHE - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - DIFFERENZA DALL'IRREVERSIBILITA - NOZIONE DI PERMANENZA - POSSIBILE GUARIGIONE O MIGLIORAMENTO PER CURE MEDICHE - IRRILEVANZA.*
Il concetto di permanenza della riduzione della capacita di guadagno, cui fa riferimento l'art 10 del RDL n 636 del 1939, non va confuso col concetto di irreversibilita dello stato invalidante. Pertanto, per ritenere sussistente il suddetto requisito, e sufficiente che la condizione di invalidita sia riferibile ad una infermita di durata incerta e indeterminata, ed in ogni caso non breve; e non basta ad escluderla la mera ipotizzabilita di un miglioramento o di una guarigione a seguito di successive cure mediche. (V 2721'70, mass n 349188).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)