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Sez. 2, Sentenza n. 22000 del 31/10/2016 (Rv. 641523 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - FORMA E CONTENUTO | Ricorso incidentale - Motivo riguardante una questione pregiudiziale di rito già disattesa dal giudice del gravame - Modalità deduttive - Individuazione - Inosservanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641523-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - FORMA E CONTENUTO

Nel giudizio di cassazione, viola il principio di autosufficienza il motivo di ricorso incidentale con il quale si faccia valere una questione pregiudiziale di rito, già disattesa dal giudice di secondo grado, senza riportare l'esatta formulazione della relativa eccezione sollevata, in appello, nella prima udienza di comparizione, ovvero riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 371 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)