Sez. 3, Sentenza n. 4356 del 12/01/2012 Cc. (dep. 01/02/2012) Rv. 251915 - 01
NULLITÀ - ATTI ABNORMI | Misure cautelari - Adempimenti esecutivi - Provvedimento del G.i.p. che rilevi la violazione dell'art. 293 cod. proc. pen. da parte della P.G. - Trasmissione degli atti al P.M. per la rinnovazione dell'ordinanza di custodia cautelare - Abnormità - Esclusione.
NULLITÀ - ATTI ABNORMI
Non è abnorme il provvedimento con cui il G.i.p., rilevata, in sede di interrogatorio di garanzia, la violazione da parte della polizia giudiziaria delle disposizioni in materia di adempimenti esecutivi dell'ordinanza di custodia cautelare (art. 293 cod. proc. pen.), disponga la trasmissione degli atti al P.M. per la rinnovazione dell'ordinanza "de libertate". (In motivazione la Corte ha precisato che il provvedimento del G.i.p. risulta espressione di un potere riconosciuto dall'ordinamento e, in quanto tale, non può qualificarsi come abnorme).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)