Sez. 2, Sentenza n. 1997 del 23/06/1971 (Rv. 352605 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM- ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA IN GENERE (DIRITTI DELL'ASSICURATO) - LAVORATORI AGRICOLI - DECORRENZA DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - DALLA DATA DI VALIDITA DEGLI ELENCHI NOMINATIVI - NOZIONE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM- ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA IN GENERE (DIRITTI DELL'ASSICURATO) - LAVORATORI AGRICOLI - DECORRENZA DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - DALLA DATA DI VALIDITA DEGLI ELENCHI NOMINATIVI - NOZIONE.*
A norma dell'art 4, comma primo, del dllt 9 aprile 1946 n 212 'il diritto alle prestazioni dell'Assicurazione di malattia per i lavoratori agricoli sorge con la iscrizione negli elenchi nominativi di cui al RD 24 settembre 1940, e decorre dalla data di validita degli elenchi medesimì. Poiche la ratio di tale disposizione e quella di evitare l'attribuzione di efficacia retroattiva, anche per l'Assicurazione di malattia, alla iscrizione fatta con retrodatazione, l'espressione ' dalla data di validita degli elenchì non sta ad indicare il momento in cui gli elenchi stessi acquistano carattere di definitivita ovvero la data di pubblicazione di questi, ma solo la data iniziale del periodo (quinquennale o trimestrale) cui si riferisce l'elenco nel quale il lavoratore da assistere risulta iscritto.*
Riferimenti normativi: Legge 09/04/1946 num. 212 art. 4 CORTE COST., Legge 24/09/1940 num. 1949 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)