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Sez. L, Sentenza n. 4501 del 30/07/1979 (Rv. 401006 - 01)

GUERRA - MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA - PARIFICAZIONE PERMANENTE ED AUTOMATICA AD ESSI DEI MUTILATI ED INVALIDI PER CAUSA DI SERVIZIO EX ARTT 1 DELLA LEGGE N 539 DEL 1950 E 5 DELLA LEGGE N 474 DEL 1958 - ESCLUSIONE - BENEFICIO DELLA VALUTAZIONE DI DUE ANNI PREVISTO PER I PRIMI DALL'ART 1 DELLA LEGGE N 336 DEL 1970 - SPETTANZA AI SECONDI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401006-01

GUERRA - MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA - PARIFICAZIONE PERMANENTE ED AUTOMATICA AD ESSI DEI MUTILATI ED INVALIDI PER CAUSA DI SERVIZIO EX ARTT 1 DELLA LEGGE N 539 DEL 1950 E 5 DELLA LEGGE N 474 DEL 1958 - ESCLUSIONE - BENEFICIO DELLA VALUTAZIONE DI DUE ANNI PREVISTO PER I PRIMI DALL'ART 1 DELLA LEGGE N 336 DEL 1970 - SPETTANZA AI SECONDI - ESCLUSIONE.*

Ne l'art 1 della legge 15 luglio 1950 n 539, ne l'art 5 della successiva legge 3 aprile 1958 n 474 fissano una parificazione giuridica permanente e automatica tra i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi per causa di servizio. Pertanto, in Mancanza di una previsione espressa, non spetta a questi ultimi il beneficio della valutazione di due anni ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio ai sensi dell'art 1 della legge 24 maggio 1970 n 336, in favore degli ex combattenti e categorie equiparate. (Conf 492/77, mass n 384043).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1950 num. 539 art. 1, Legge 03/04/1958 num. 474 art. 5 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)