Sez. 3 - , Sentenza n. 12687 del 11/12/2018 Ud. (dep. 21/03/2019) Rv. 275477 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Mutamento della toponomastica stradale - Comunicazione - Onere dell'imputato - Esclusione.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE
L'imputato che ha dichiarato domicilio, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., non è tenuto a comunicare la variazione che derivi dal mero mutamento della toponomastica stradale deciso dalla pubblica amministrazione e non da un suo volontario trasferimento, avendo egli continuato a domiciliare nello stesso luogo fisico.(Nella fattispecie, la Corte ha escluso che la notificazione fosse divenuta impossibile, ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen., in quanto la circostanza della variazione toponomastica era nota all'ufficiale giudiziario incaricato dell'adempimento, che ne ha dato atto nella relazione, senza che il medesimo si fosse tuttavia curato di verificare quale fosse il nuovo indirizzo, attribuito allo stabile a seguito della variazione toponomastica, per eseguire la consegna del plico).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)