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Sez. 1 - , Ordinanza n. 144 del 08/01/2020 (Rv. 656514 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE | Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione acquisitiva - Illegittimità - Eccezione della P.A. volta a paralizzare la tutela risarcitoria del privato - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2020-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656514-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE

Nei casi di occupazione acquisitiva o accessione invertita, alla P.A. non è consentito negare al privato il risarcimento del danno preteso, invocando il mancato formale trasferimento nel proprio patrimonio del bene illegittimamente occupato, sul presupposto che il menzionato istituto sia stato ritenuto contrario ai principi costituzionali e della CEDU e, tuttavia, mantenendo il predetto bene nella propria disponibilità destinandolo in modo definitivo e irreversibile ad un fine pubblico, in quanto la scelta dei rimedi a tutela della proprietà è pur sempre riservata al soggetto danneggiato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2048

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)