Sez. L, Sentenza n. 25024 del 28/11/2011 (Rv. 619826 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Omissioni contributive - Titolo esecutivo giudiziale - Procedura di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo - Esperibilità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE
In tema di omissioni contributive, l'ente previdenziale, nella specie l'INAIL, ancorché abbia già ottenuto un titolo esecutivo giudiziale, può esperire la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo ed emanazione della relativa cartella esattoriale prevista dall'art. 24, comma 1, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in quanto nessuna norma impedisce tale scelta, né contempla sanzioni sul piano della validità della cartella esattoriale, senza che assuma rilievo il principio del "ne bis in idem", non implicando il ricorso alla procedura citata la richiesta di un nuovo accertamento della pretesa creditoria.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)