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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 12 luglio 1984, causa 218/83

Decisione
decisa il 1984-07-12
ECLI
ECLI:EU:C:1984:275

Epigrafe

Nel procedimento 218/83, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla Cour de cassation francese nella causa dinanzi ad essa pendente fra Società a responsabilità limitata «Les Rapides Savoyards», con sede in Annemasse (Haute-Savoie), Società a responsabilità limitata «Diffusion, Marketing International», DMI, con sede in Stains (Seine-Saint-Denis), Roger Dejussel, amministratore della società «Les Rapides Savoyards», residente in Annemasse, e Direttore generale delle dogane e delle imposte indirette, domanda vertente sull'interpretazione dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 e del protocollo n. 3 allegato a detto accordo, relativo alla definizione di «prodotti originari» ed ai metodi di collaborazione amministrativa, LA CORTE (quarta sezione), composta dai signori T. Koopmans, presidente di sezione, K. Bahlmann, P. Pescatore, A. O'Keeffe e G. Bosco, giudici, avvocato generale: Sir Gordon Slynn cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto ha pronunciato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto CEE della Corte di giustizia, si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento scritto

paragrafo 1
L'8 giugno 1977, la società a responsabilità limitata «Les Rapides Savoyards», impresa di trasporto e concessionaria doganale, con sede in Annemasse (Haute Savoie), importava dalla Svizzera in Francia, per conto della società «Diffusion Marketing International» (in prosieguo: DMI), con sede in Stains (Seine-Saint-Denis), 25 cartoni contenenti una partita di 13170 penne a sfera.
paragrafo 2
Le penne a sfera erano in particolare composte di cartucce, che rientrano nella voce 98.03 della tariffa doganale comune, importate dagli Stati Uniti d'Ame-rica e immesse in libera pratica in Francia dalla DMI. Tali cartucce venivano poi temporaneamente riesportate dalla DMI in Svizzera, per farle ivi rivestire, da un fabbricante locale, di punte, di cappucci e di graffe di plastica o cromate, classificate nella stessa voce doganale. Le punte e le graffe sono originarie degli Stati Uniti dAmerica ed importate direttamente in Svizzera.
paragrafo 3
Il sig. Roger Dejussel, amministratore della società «Les Rapides Savoyards», presentava all'ufficio doganale di Annemasse una dichiarazione allo scopo di mettere in consumo in Francia tali penne. A sostegno di detta dichiarazione, egli presentava un certificato di circolazione delle merci EUR.l, usato negli scambi della CEE con i paesi dell'Aels e contemplato, per quanto riguarda più particolarmente la Svizzera, dalla decisione del comitato misto CEE-Svizzera 12 dicembre 1973, n. 10 (regolamento del Consiglio 27. 12. 1973, n. 3600; GU L 365, pag. 135), che modifica il protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di collaborazione amministrativa, allegato all'accordo 22 luglio 1972 fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera (regolamento del Consiglio 19. 12. 1972, n. 2840; GU L 300, pag. 188). Il certificato presentato dal Dejussel era stato rilasciato dalle autorità doganali svizzere.
paragrafo 4
La produzione del suddetto certificato consente di fruire del regime d'importazione preferenziale contemplato dall'accordo fra la CEE e la Confederazione svizzera, nella fattispecie del dazio doganale all'importazione del 2,6 % al posto del dazio generale del 13 % previsto dalla tariffa doganale comune.
paragrafo 5
L'accordo fra la CEE e la Confederazione svizzera si applica, secondo l'art. 2, ai prodotti originari della Comunità e della Svizzera, salvo talune eccezioni. L'art. 11 dell'accordo dispone che «le regole di origine» sono stabilite dal protocollo n. 3. Secondo l'art. 1, n. 2, di tale protocollo, si considerano come prodotti originari della Svizzera, da una parte i prodotti totalmente ottenuti in Svizzera, dall'altra i prodotti ottenuti in Svizzera e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti non totalmente ottenuti in Svizzera, a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazione o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'art. 5. A termini dell'art. 5, n. 1, del protocollò, sono considerate «sufficienti», fra l'altro, le lavorazioni o trasformazioni indicate nel l'elenco B; tale elenco, che forma l'allegato III al protocollo, nella versione emendata con la decisione del comitato misto 31 ottobre 1974, n. 3 (regolamento del Consiglio 2. 12. 1974, n. 3288; GU L 352, pag. 31), dispone che l'incorporazione dei prodotti, parti e pezzi staccati, non originari, in particolare nei prodotti di cui alla voce 98.03, non ha l'effetto di far perdere il carattere di prodotti originari ai suddetti prodotti, a condizione che il valore di tali prodotti, parti e pezzi non superi il 5 % del valore del prodotto finito.
paragrafo 6
L'ufficio doganale di Annemasse eccepiva che tali condizioni non ricorrevano per le penne a sfera importate dalla Sviz-, zera dalla società «Les Rapides Savoyards», dato che i prodotti di cui è causa erano praticamente composti solo di elementi originari degli Stati Uniti ed il valore di tali elementi era superiore al 5 %. Stabilendo il valore dei pezzi non originari, in conformità all'art. 35-8 del code des douanes francese, in base al cambio fra il dollaro e il franco francese vigente il giorno dell'importazione, l'ufficio di Annemasse perveniva alla constatazione ch'esso variava, a seconda dei modelli, dal 6,04 al 23,68 %. Esso rifiutava quindi di far beneficiare l'importazione di cui è causa del regime preferenziale.
paragrafo 7
La società «Les Rapides Savoyards» proponeva un ricorso davanti la commission de conciliation et d'expertise douanière (CCED), che lo respingeva il 16 maggio 1978.
paragrafo 8
Adito dall'amministrazione doganale, con sentenza 19 giugno 1979, il tribunal d'istance di Saint-Julien-en-Genevois convalidava la decisione della CCED. Con sentenza 11 maggio 1981, la Cour d'appel di Chambéry, confermava tale sentenza.
paragrafo 9
La società «Les Rapides Savoyards», il suo amministratore Roger Dejussel e la società DMI ricorrevano allora in cassazione.
paragrafo 10
Con sentenza 29 giugno 1983, la Cour de cassation, sezione commerciale, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, so-spendeva il procedimento, fino a che la Corte di giustizia non si fosse pronunciata in via pregiudiziale sulla seguente questione :
paragrafo 11
«1. se l'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica 22 luglio 1972, il protocollo n. 3 ed i regolamenti comunitari vadano interpretati nel senso che, qualora dei fattori rilevanti per stabilire il valore in dogana di una merce siano espressi in una moneta diversa da quella dello stato membro nel quale avviene la valutazione, la conversione va effettuata al cambio ufficíale in vigore al momento in cui viene registrata la dichiarazione; 2. in caso negativo, in che modo vada calcolato il cambio secondo il diritto comunitario».
paragrafo 12
La sentenza della Cour de cassation è stata registrata nella cancelleria della Corte il 29 settembre 1983.
paragrafo 13
A norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE, hanno presentato osservazioni scritte, il 6 dicembre 1983 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Edith Cristoyannopoulos e dal sig. Jörgen Sack, membri del suo ufficio legale; il 14 dicembre l'amministrazione delle dogane francesi, con gli aw.ti Boré e Xavier, del foro di Parigi; il 21 dicembre le ricorrenti nella causa principale, con l'aw. Paul-François Ryziger, del foro di Parigi; ed il 17 dicembre 1983 il governo della Repubblica italiana, rappresentato dal sig. Arnaldo Squillante, capo del servizio contenzioso diplomatico, dei trattati e degli affari legislativi presso il ministero degli affari esteri, assistito dall'avvocato dello stato Marcello Conti.
paragrafo 14
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha cionondimeno invitato le parti nella causa principale e la Commissione a rispondere per iscritto ad alcuni quesiti; l'invito ha avuto seguito nei termini assegnati.
paragrafo 15
Con ordinanza 29 febbraio 1984, la Corte ha deciso, a norma dell'art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura, di assegnare la causa alla quarta sezione.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

paragrafo 1
Le ricorrenti nella causa principale osservano che la loro contestazione verte sul cambio da prendere in considerazione per stabilire il valore sia degli elementi direttamente importati dagli Stati Uniti in Svizzera ed entrati a far parte del prodotto finito sia obgli elementi importati dagli Stati Uniti in Francia, dove essi si sono trovati in libera pratica e da dove sono stati riesportati in Svizzera.
paragrafo 2
Il valore delle merci che entrano a far parte d'un prodotto varia e dipende dal cambio vigente; quale fosse il cambio da applicare nel caso di specie è un problema d'interpretazione dell'accordo CEE-Svizzera.
paragrafo 3
Tale problema d'interpretazione è molto importante: un tempo relativamente lungo è intercorso fra l'entrata in Francia delle cartucce, la loro esportazione in Svizzera e l'entrata in Francia delle penne montate; la percentuale del valore delle cartucce inserite nelle penne varia a seconda che si tenga conto del loro valore al momento dell'importazione in Francia o al momento della reimportazione delle penne in Francia, dato che nella frattempo il cambio del dollaro si è completamente modificato rispetto al franco francese, nonché il valore del franco francese rispetto al franco svizzero.
paragrafo 4
Anche se l'accordo fra la CEE e la Confederazione svizzera non ha stabilito un principio del tutto esplicito in merito, occorre ricavare una norma uniforme dall'accordo, a pena di creare sviamento di traffico, distorsione nelle condizioni di concorrenza e discriminazioni fra i cittadini nazionali dei vari stati membri.
paragrafo 5
Trattandosi del principio da tener presente per determinare il cambio che si applica al calcolo della percentuale delle merci d'origine estera che entrano nella fabbricazione di merci in Svizzera, va constatato che gli operatori economici devono poter fare previsioni valide. In particolare, essi devono esser messi in grado, al momento in cui stipulano un contratto complesso che implica la fabbricazione in Svizzera, per loro conto, di talune merci nella cui composizione entrano dei prodotti importati, e cioè se, all'atto dell'esportazione dalla Svizzera in uno stato membro della CEE dei prodotti finiti, questi saranno assoggettati ad un dazio doganale del 2,6 % o del 13 %. Quindi, la sola interpretazione logica dell'art. 5 del protocollo n. 3, in relazione con l'elenco Β allegato a tale protocollo, consiste nello stabilire che il cambio da prendere in considerazione è quello vigente al momento in cui è stata effettuata l'importazione.
paragrafo 6
Questa soluzione è conforme all'art. 6, n. 1, del protocollo n. 3 a termini del quale :
paragrafo 7
«Quando gli elenchi A e Β di cui all'art. 5, dispongono che le merci ottenute nella Comunità o in Svizzera ne sono considerate originarie a condizione che il valore dei prodotti messi in opera non superi una data percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono: da un lato, per quanto riguarda i prodotti di cui è comprovata l'importazione: il loro valore in dogana al momento dell'importazione; ...».
paragrafo 8
Per quanto riguarda il prezzo delle merci fabbricate, lo stesso art. 6, n. 1, precisa altresì che il prezzo da prendere in considerazione per la determinazione della percentuale e «il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione».
paragrafo 9
Quindi, alla causa principale si applica l'art. 6 del protocollo n. 3, e non l'art. 35 del code des douanes francese.
paragrafo 10
Ľ amministrazione delle dogane francesi eccepisce che per la chiarezza della decisione, si deve distinguere fra la determinazione del valore della merce in dogana, da una parte, e la conversione delle unità monetarie nelle quali è espresso il valore in dogana, dall'altra; unicamente questa seconda questione costituisce oggetto della questione pregiudiziale.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › a) Quanto al valore in dogana

paragrafo 1
Dall'art. 6 del protocollo n. 3, dalla nota esplicativa n. 6 relativa a tale articolo e che figura nell'allegato I al protocollo e dalla decisione amministrativa 23 marzo 1973 pubblicata nel bollettino ufficiale delle dogane n. 2768 di pari data, emerge che il modo per determinare il valore dei diversi articoli di cui trattasi nella causa principale è perfettamente chiaro: si tratta
paragrafo 2
per le cartucce provenienti dagli Stati Uniti, importate in Francia, indi esportate temporaneamente in Svizzera, del valore in dogana al momento dell'importazione nel paese di lavorazione (la Svizzera); per le punte e per le graffe, provenienti dagli Stati Uniti, del valore in dogana all'importazione in Svizzera; per il prodotto finito, del «prezzo di fabbrica», come definito nei relativi testi.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › b) Quanto al cambio

paragrafo 1
Il cambio da prendere in considerazione è quello vigente il giorno dello sdoganamento in Francia del prodotto finito.
paragrafo 2
Questa constatazione si desume dall'art. 35, nn. 1 e 8, del code des douanes francese. Solo il paese alla cui entrata viene sollecitato il regime preferenziale è in grado di valutare se siano soddisfatte le condizioni richieste; questo principio generale è stato riprodotto in molti accordi internazionali, come la convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles, il 15 dicembre 1950, sotto l'egida del consiglio di cooperazione doganale, in particolare il suo allegato II, nota 1.
paragrafo 3
L'accordo CEE-Confederazione svizzera non deroga al principio secondo cui la parità di cambio deve essere valutata dalle autorità dello stato in cui si effettua l'importazione del prodotto finito e alla data della dichiarazione in dogana.
paragrafo 4
Trattandosi per la Corte d'interpretare un accordo stipulato con uno stato terzo, occorre richiamarsi alle norme interpretative del diritto internazionale, quali figurano nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, e non già a quelle che sono messe in atto nell'interpretazione degli atti comunitari. Le disposizioni degli accordi internazionali non devono interpretarsi nello stesso senso né vedersi attribuire gli stessi effetti delle disposizioni eventualmente «comparabili» dal trattato CEE.
paragrafo 5
Inserito nel suo contesto di diritto internazionale, l'accordo CEE-Confederazione svizzera non può produrre effetti che vanno dal di là di quelle che risultano dagli stessi termini delle sue disposizioni; orbene, queste non conferiscono all'esportatore il diritto di invocare una norma che vieti allo stato di importazione di fissare la parità della propria moneta alla data della dichiarazione in dogana.
paragrafo 6
La società «Les Rapides Savoyards» non può godere sul piano degli scambi di un regime privilegiato come quello derivante dal sistema monetario europeo, che si applica esclusivamente nei rapporti intracomunitari e che implica vincoli cui lo stato elvetico non ha aderito.
paragrafo 7
L'accordo con la Svizzera stabilisce, è vero, l'origine del prodotto in funzione del valore degli elementi che compongono il prodotto finito, valore che, una volta determinato, secondo le norme applicate in materia doganale, implica, alla data dell'importazione del prodotto finito la conversione dell'unità monetaria nella quale il valore è stato espresso nell'unità monetaria del paese importatore del prodotto finito. Giuridicamente si tratta cionondimeno di due questioni distinte: l'una relativa esclusivamente al valore in dogana, l'altra che pone in atto la competenza monetaria dello stato d'importazione del prodotto finito; orbene nessuna disposizione dell'accordo commerciale ha escluso né limitato, in materia monetaria e di cambio, la competenza dello stato membro importatore.
paragrafo 8
Incompatibile con l'accordo CEE-Confederazione elvetica e con le norme del.diritto internazionale, la posizione della società «Les Rapides Savoyards» è pure in contrasto con lo stesso diritto comunitario.
paragrafo 9
A termini dell'art. 9, n. 1, 1o comma, lett. a), del regolamento del Consiglio 25 maggio 1980, n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci (GU L 134, pag; 1), «quando alcuni degli elementi che servono a determinare il valore in dogana delle merci sono espressi in una moneta diversa da quella dello stato membro in cui si effettua la valutazione, il tasso di cambio da applicare è quello debitamente pubblicato dalle autorità competenti dello stato membro considerato». Secondo l'art. 9, n. 1, 1o comma, lett. b) «tale tasso di cambio riflette quanto più possibile il valore corrente di detta moneta nelle transazioni commerciali, espresso nella moneta dello stato membro considerato, e si applica durante un periodo che può essere fissato dalle suddette autorità competenti».
paragrafo 10
Le stesse disposizioni vigevano al tempo del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 803/68, relativo al valore in dogana delle merci (GU L 148, pag. 6), sotto il cui regime è intervenuta l'importazione di cui è causa.
paragrafo 11
Spetta quindi esclusivamente all'autorità dello stato in cui si effettua l'importazione determinare, all'atto della dichiarazione in dogana, il cambio applicabile. Sancire un metodo secondo cui il cambio sarebbe valutato in una data precedente, eventualmente di più mesi, a quella dell'importazione del prodotto finito indurrebbe a violare la norma, corollario del principio d'irretroattività, secondo la quale un testo, nella specie l'atto che fissa le parità, non può sopravvivere alla sua abrogazione.
paragrafo 12
Un metodo del genere non troverebbe d'altronde alcun fondamento nelle norme del diritto comunitario né nelle disposizioni dell'accordo CEE-Confederazione elvetica; inoltre, essa imporrebbe alle autorità del paese importatore un obbligo esorbitante rispetto alla sua competenza in materia monetaria.
paragrafo 13
Sul piano pratico, la tesi delle ricorrenti nella causa principale porterebbe a conseguenze inammissibili: la fissazione retroattiva delle parità trascinerebbe gli operatori in una corrente speculativa e ne sarebbe viziata la nozione d'origine propriamente detta.
paragrafo 14
Le questioni sottoposte alla Corte vanno risolte come segue :
paragrafo 15
A norma dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica, quando elementi che servono a determinare il valore in dogana d'una merce e, in particolare, la concessione del regime preferenziale contemplato da tale accordo sono espressi in una moneta diversa da quella dello stato membro in cui si effettua la valutazione, il cambio da applicare è quello che, alla data della dichiarazione in dogana per la messa in consumo del prodotto finito, è stata fissata dalle competenti autorità dello stato membro di cui trattasi.
paragrafo 16
Il governo della Repubblica italiana presenta in sostanza osservazioni di carattere generale sull'interpretazione delle disposizioni dell'accordo CEE-Svizzera.
paragrafo 17
La questione come e in qual misura si debba tener conto dell'oscillazione delle monete per stabilire la percentuale di prodotti non svizzeri usati per fabbricare prodotti importati dalla Svizzera deve necessariamente esser risolta in maniera uniforme quale che sia il paese della Comunità nel quale avviene l'importazione. Altrimenti, si verificherebbero sviamenti di correnti commerciali e distorsioni della concorrenza incompatibili con gli scopi perseguiti dalla Comunità all'atto della stipulazione dell'accordo.
paragrafo 18
Le disposizioni del protocollo n. 3 consentono di formulare una norma generale e uniforme applicabile in ogni caso.
paragrafo 19
Secondo il titolo II del protocollo n. 3 (artt. 8 e segg.), il carattere «originario» dei prodotti che formano oggetto di scambi commerciali fra la CEE e la Svizzera è attestato da un certificato di circolazione rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore; la determinazione del valore dei componenti non «originari» dev'essere effettuata dal paese esportatore, nella specie la Svizzera.
paragrafo 20
L'art. 6 del protocollo n. 3 impone che si faccia riferimento al valore in dogana dei componenti al momento della loro importazione nel paese in cui avverrà la fabbricazione del prodotto finito e da cui si effettuerà l'esportazione. La nota esplicativa n. 6 dell'art. 6, nella versione modificata con la decisione del comitato misto 1° giugno 1981, n. 2/81 (regolamento del Consiglio 27. 7. 1981, n. 2452; GU L 247, pag. 27), stabilisce al secondo comma, che per valore in dogana si intende quello definito in conformità all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, firmato a Ginevra il 12 aprile 1979. Si applica quindi l'art. 9 di tale accordo (decisione del Consiglio 10. 12. 1979, n. 80/271, relativo alla conclusione degli accordi multilaterali derivanti dai negoziati commerciali degli anni 1973-1979; GU L 71, pagg. 1 e 107), che dispone:
paragrafo 21
«Quando è necessario convertire una moneta per determinare il valore in dogana, il tasso di cambio da utilizzare sarà quello debitamente pubblicato dalle autorità competenti del paese d'importazione interessato e rifletterà in modo quanto più effettivo, per ciascun periodo considerato da tale pubblicazione, il valore corrente di detta moneta nelle transazioni commerciali, espresso nella moneta del paese d'importazione. Il tasso di conversione da utilizzare sarà quello in vigore al momento dell'esportazione o al momento dell'importazione, secondo quanto sarà previsto da ciascuna delle parti».
paragrafo 22
Gli stessi principi valevano prima della modifica della nota esplicativa n. 6 del protocollo n. 3 disposta dalla decisione n. 2/81 del comitato misto, a norma della nota n. 4 relativa all'art. 1 che figura nell'allegato II alla convenzione di Bruxelles 15 dicembre 1950, sul valore in dogana delle merci.
paragrafo 23
Nell'ambito della causa principale, la conversione deve quindi effettuarsi applicando il cambio ufficiale pubblicato dalla Svizzera, paese d'importazione delle parti e dei componenti del prodotto finito e paese d'esportazione in Francia del prodotto finito. Una volta stabilita, sulla base di questa conversione, la percentuale del valore totale riferibile ai componenti «non originari», tale determinazione, ai fini del riconoscimento del carattere «originario» del prodotto finito, deve restare fissa e invariabile quale che sia il paese membro della Comunità nel quale avviene l'esportazione dalla Svizzera.
paragrafo 24
Una diversa soluzione, e in particolare, l'applicazione delle disposizioni nazionali francesi, comporterebbe una diversità del regime doganale applicabile a seconda del paese membro nel quale avviene l'importazione dalla Svizzera.
paragrafo 25
Una simile diversità sarebbe del tutto ingiustificata e totalmente incompatibile con i fini perseguiti dall'accordo CEE-Svizzera.
paragrafo 26
La Commissione sostiene che non si può isolare il problema del cambio dalla questione preliminare di accertare qual è l'autorità competente per determinare il valore dei prodotti non originari incorporati nei prodotti ottenuti in Svizzera.
paragrafo 27
Dato che il certificato EUR.1 è stato, in conformità degli artt. 8-10 del protocollo n. 3, modificato con la decisione del comitato misto n. 10/73, compilato dalle autorità svizzere per i prodotti esportati da questo paese nella Comunità, l'importazione ai sensi dell'art. 6 del protocollo, può, nel caso di specie, comprendere solo l'importazione dei pezzi non originari in tale paese. Spettava quindi alle autorità svizzere calcolare i diversi valori, secondo le norme del diritto svizzero relative al valore in dogana e al cambio.
paragrafo 28
Il certificato EUR.l attesta il carattere originario del prodotto finito ed il suo rilascio consente di fruire del regime preferenziale contemplato dall'accordo CEE-Svizzera. Nel caso di specie, sarebbe spettato alle autorità svizzere calcolare la percentuale del 5 % basandosi sul cambio fra il dollaro ed il franco svizzero. La competenza del paese d'esportazione per procedere al calcolo eviterebbe qualsiasi differenza di trattamento dovuta a oscillazioni monetarie all'atto dell'importazione in un altro stato membro; inoltre verrebbero così eliminate le eventuali differenze fra le legislazioni nazionali relative al cambio da tener presente. Questo regime darebbe una grande sicurezza giuridica all'operatore, dato che questi è al sicuro dalle modifiche dei cambi una volta compilato il certificato.
paragrafo 29
Lo stato membro d'importazione non è senza ricorso davanti al certificato EUR.l. L'art. 16 del protocollo n. 3 stabilisce l'obbligo, per gli stati membri e la Svizzera di prestarsi mutua assistenza per il controllo dell'autenticità e della regolarità dei certificati; l'art. 17 modificato con la decisione del comitato misto 11 dicembre 1977, n. 1 (regolamento del Consiglio 20. 12. 1977, n. 2933; GU L 342, pag. 27), dispone che il controllo a posteriori dei certificati EUR.l viene effettuato ogniqualvolta le autorità doganali dello stato importatore hanno fondati dubbi quanto all'esattezza delle informazioni relative alla reale origine dei prodotti in questione. Nel caso di specie, per le autorità doganali francesi, l'iter procedurale da seguire qualora nutrissero dubbi quanto al carattere originario della Svizzera dei prodotti di cui trattasi, sarebbe stato quello di chiedere alle autorità svizzere di procedere a un controllo a posteriori dei certificati EUR.l rilasciati; nel frattempo, esse avrebbero potuto decidere di sospendere l'applicazione delle disposizioni dell'accordo, in attesa dei risultati del controlio, offrendo all'importatore la rimozione delle merci con riserva delle misure conservative necessarie. Se le autorità svizzere avessero confermato l'esattezza del certificato EUR.l e se le autorità francesi avessero deciso di contestare le asserzioni delle autorità svizzere, il procedimento normale sarebbe consistito nel porre la questione al comitato doganale CEE-Svizzera (sottocomitato del comitato misto), competente per statuire su questioni del genere; in ultima istanza, la questione sarebbe stata sottoposta al comitato misto.
paragrafo 30
Va tenuto presente che il comitato doganale si è messo d'accordo su un principio generale, secondo il quale il beneficio della preferenza non dev'esser negato prima che un controllo abbia potuto esser effettuato in conformità all'art. 17 del protocollo n. 3. In mancanza di decisione contraria, lo stato membro importatore è quindi vincolato dal documento redatto dal paese esportatore Aels, nel caso di specie la Svizzera. Tali disposizioni favoriscono non solo gli interessi degli esportatori dei paesi terzi, ma anche quelli degli esportatori comunitari: la Comunità si aspetta dalle autorità dei paesi Aels ch'esse seguano lo stesso iter procedurale per i certificati compilati dalle autorità doganali degli stati membri.
paragrafo 31
Le questioni poste dalla Cour de cassation vanno risolte come segue:
paragrafo 32
Ai fini del rilascio del certificato EUR.l, la determinazione del valore dei prodotti non originari della Svizzera, incorporati in prodotti originari di tale paese e esportati nella Comunità, viene effettuata dalle autorità svizzere, a norma delle disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio fra la Confederazione elvetica e la Comunità. Il risultato di tale determinazione non può essere contestato dallo stato membro d'importazione se non secondo la procedura contemplata nell'ambito di tale accordo.

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale

paragrafo 1
All'udienza del 16 maggio 1984, le ricorrenti nella causa principale con l'avv. Ryziger, l'amministrazione doganale francese, resistente nella causa principale, con gli aw.ti Boré e Xavier, e la Commissione, rappresentata dalla sig.ra Cristoyannopoulos e dal sig. Sack, hanno presentato osservazioni orali e hanno risposto ai quesiti posti dalla Corte.
paragrafo 2
Le ricorrenti nella causa principale hanno in particolare fatto presente di non poter, in subordine, accettare l'argomentazione ed il sistema proposto dalla Commissione.
paragrafo 3
L'amministrazione delle dogane francesi ha insistito sul fatto che le risposte della Corte vanno rigidamente limitate al petituin e che si deve distinguere fra due operazioni diverse per il loro oggetto e per il loro metodo, l'operazione doganale consistente nel determinare l'origine di un prodotto e l'operazione doganale consistente nel determinare il valore in dogana di tale prodotto. Relativamente a questo punto, è escluso che il paese di esportazione, nel caso di specie la Svizzera, possa unilateralmente e sovranamente fissare, col rilascio del certificato di circolazione europeo, il regime doganaie di cambio, cui la merce sarà soggetta nel paese d'importazione; spetta evidentemente al paese importatore in forza della sovranità di cui gode nell'ambito del proprio territorio doganale, fissare l'imponibile. La conversione in moneta nazionale degli elementi del valore del prodotto, espressi in moneta estera, va fatta secondo l'ultimo cambio del paese importatore, nel momento in cui si effettua la valutazione, quindi alla data dell'importazione.
paragrafo 4
La Commissione ha chiarito le sue osservazioni scritte.
paragrafo 5
L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni nell'udienza del 19 giugno 1984.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con sentenza 29 giugno 1983, pervenuta alla Corte il 29 settembre successivo, la Cour de cassation francese ha sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica 22 luglio 1972 e, in particolare del protocollo n. 3 allegato a detto accordo, relativo alla definizione di «prodotti originari» ed ai metodi di collaborazione amministrativa; (GU L 300, pag. 188).
punto 2
Dal fascicolo si desume che ľ 8 giugno 1977, la società «Les Rapides Savoyards» ed il suo amministratore, sig. Roger Dejussel, importavano dalla Svizzera, per conto della «Diffusion Marketing International» DMI con sede in Stains, Seine-Saint-Denis, una partita di penne stilografiche di cui alla voce doganale 98.03, munita di un certificato di circolazione EUR.l, rilasciato dall'amministrazione doganale elvetica in forza del protocollo n. 3 e attestante l'origine svizzera della merce.
punto 3
Dalle informazioni, non contestate, fornite in corso d'istanza è emerso che tali penne erano state fabbricate e montate nel modo seguente : le cartucce erano state importate dalla DMI dagli Stati Uniti d'America, messe in libera pratica in Francia e riesportate in Svizzera in regime d'esportazione temporanea. In Svizzera, esse sono state rivestite, a cura di un fabbricante locale, di guaine e di cappucci cromati ottenuti pure in loco, nonché di punte e, per talune penne, di graffe (clips) direttamente importate in Svizzera dagli Stati Uniti d'America. Il prodotto finito, munito del marchio del produttore svizzero (Lindy), veniva dichiarato, all'importazione in Francia, come prodotto originario della Svizzera, al prezzo franco stabilimento espresso in franchi svizzeri. Le ricorrenti nella causa principale chiedevano l'applicazione della tariffa preferenziale del 2,6 % del valore in dogana, vigente a quell'epoca tra la Svizzera e la Comunità.
punto 4
La dogana francese, previo esame del prezzo della merce, ricalcolava il valore delle varie parti di essa, a seconda che fossero originarie dagli Stati Uniti d'America o dalla Svizzera, ai sensi dell'art. 35-8 del code des douanes il quale dispone che, qualora i fattori rilevanti per determinare il prezzo normale di una merce siano espressi in valuta estera, la conversione va effettuata al cambio ufficiale in vigore al momento in cui viene registrata la dichiarazione, in altri termini, al momento dell'importazione. Considerando che, secondo tali calcoli, il valore delle parti, provenienti dagli Stati Uniti d'America, nel prodotto finito, superava la soglia del 5 % alla quale il protocollo n. 3 ed il suo allegato' III, elenco B, limitano l'inclusione di parti originarie di paesi terzi per il riconoscimento dell'origine svizzera, la dogana applicava il dazio generale della tariffa doganale comune che era, a quell'epoca del 13 %, fatta salva la detrazione dei dazi doganali già pagati all'atto dell'importazione delle cartucce.
punto 5
Le ricorrenti nella causa principale ricorrevano alla commission de conciliation et d'expertise douanière (CCED), che dava loro torto il 16 maggio 1978. Adito dall'amministrazione doganale, con sentenza 19 giugno 1979, il tribunal d'instance di Saint-Julien-en-Genevois, convalidava la decisione della CCED. Adita in appello, con provvedimento 11 maggio 1981, la Cour d'appel di Chambéry confermava tale sentenza. La società «Les Rapides Savoyards», il suo amministratore Roger Dejussel e la DMI impugnavano tale sentenza dinanzi alla Cour de cassation.
punto 6
Dal fascicolo, come pure dal mezzo unico di cassazione richiamato nel provvedimento di rinvio, si desume che la lite deferita ai giudici francesi verte, in primo luogo, sul tasso di cambio applicato dall'amministrazione doganale francese per la valutazione dei diversi fattori rilevanti per determinare l'origine della merce e, più in particolare, sul momento da prendere in considerazione per definire i rapporti di cambio tra le varie valute. Le ricorrenti nella causa principale sostengono che il tasso di cambio dev'essere quello vigènte nel momento in cui le varie parti sono state importate, o in Francia o in Svizzera, mentre l'amministrazione doganale eccepisce che tutti questi valori vanno determinati nel momento stabilito dall'art. 35-8 del code des douanes francese, cioè nel momento dell'importazione in Francia del prodotto finito. Le ricorrenti nella causa principale sostengono che questo metodo è incompatibile col protocollo n. 3 a causa dell'incertezza ch'esso crea circa l'origine in seguito alle modifiche dei cambi che possono avvenire fra il momento dell'importazione delle parti staccate ed il momento dell'importazione del prodotto finito.
punto 7
Risulta, inoltre, dal fascicolo che nel corso delle istanze precedenti e fino alla formulazione del mezzo di cassazione, le ricorrenti nella causa principale non hanno messo in discussione là competenza dell'amministrazione doganale francese a procedere, al momento dell'importazione del prodotto finito, ad una nuova valutazione dei fattori rilevanti per determinare l'origine, dato che la discussione resta circoscritta alla compatibilità, con l'accordo di libero scambio e con le normative comunitarie eventualmente pertinenti, dell'applicazione dei tassi di cambio vigenti al momento dell'importazione del prodotto finito alla valutazione delle parti già importate in Svizzera.
punto 8
La lite così circoscritta induceva la cour de cassation a chiedere alla corte di giustizia di pronunciarsi sul 1. se l'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica 22 luglio 1972, il protocollo n. 3 ed i regolamenti comunitari vadano interpretati nel senso che, qualora dei fattori rilevanti per stabilire il valore in dogana di una merce siano espressi in una moneta diversa da quella dello stato membro nel quale avviene la valutazione, la conversione va effettuata al cambio ufficiale in vigore al momento in cui viene registrata la dichiarazione; 2. in caso negativo, in che modo vada calcolato il cambio secondo il diritto comunitario.
punto 9
Nel corso del procedimento davanti alla Corte, le parti nella causa principale hanno, in sostanza, richiamato gli argomenti già svolti dinanzi ai giudici nazionali. Viceversa, la Commissione ed il governo della Repubblica italiana hanno sottoposto alla Corte criteri interpretativi, ricavati dall'accordo di libero scambio e dal protocollo n. 3, che non erano stati presi in considerazione dai giudici delle istanze precedenti.
punto 10
La Commissione e il governo italiano deducono infatti che la soluzione delle questioni sollevate dalla Cour de cassation dipende dal previo accertamento delle competenze rispettive dell'amministrazione doganale svizzera e delle amministrazioni doganali della Comunità, per quanto riguarda la determinazione dell'origine delle merci nei rapporti fra la Svizzera e la CEE. La Commissione pone in rilievo che l'importanza del problema va oltre il caso in esame, dato che, clausole analoghe a quelle del protocollo n. 3, figurano in tutti gli accordi di libero scambio stipulati dalla Comunità con gli stati membri dell'associazione europea di libero scambio e che, inoltre, le norme relative all'origine si applicano nello stesso modo tanto alle merci esportate dagli stati di cui trattasi nella Comunità, quanto alle merci esportate dalla Comunità in tali stati.
punto 11
La Commissione e il governo italiano sostengono, in proposito che, a norma degli artt. 6, 8 e 10 del protocollo n. 3, spetta alle autorità doganali svizzere accertare l'origine delle merci esportate nella Comunità e, qualora le merci contengano parti importate da paesi terzi, valutare se dette parti superino il limite del 5 % ad valorem contemplato dal protocollo. Nel caso in cui questo limite non venga superato, l'origine svizzera del prodotto è attestata dal rilascio del certificato di circolazione EUR.1, contemplato dal protocollo.
punto 12
Sempre secondo la Commissione e il governo italiano, le amministrazioni doganali della Comunità non possono sostituire i loro calcoli alla valutazione dei fattori di valore presi in considerazione dalle autorità dello stato esportatore per la determinazione dell'origine; esse sono quindi tenute ad applicare il regime preferenziale contemplato dall'accordo alle merci la cui origine svizzera sia debitamente documentata. La Commissione pone in rilievo l'importanza del fatto che le decisioni adottate dalle autorità doganali elvetiche in fatto di origine siano osservate dalla Comunità, dato che questa, da parte sua, deve poter contare sul fatto che le decisioni adottate dagli stati membri siano del pari riconosciute in Svizzera.
punto 13
La Commissione e il governo italiano osservano che questo metodo è il solo che possa garantire che la valutazione dell'origine sia la stessa in tutti gli stati membri della Comunità, dato che l'applicazione delle norme nazionali, come il code des douanes francese, rischia di risolversi in valutazioni contraddittorie sull'origine dello stesso prodotto a seconda delle oscillazioni delle varie monete nazionali. Tali divergenze di valutazione causerebbero a loro volta sviamenti di traffico e distorsioni della concorrenza.
punto 14
In conclusione, la Commissione ed il governo italiano sono del parere che la prima questione posta dalla Cour de cassation vada risolta in senso negativo cioè che non spetta alle autorità doganali nazionali rivalutare, in base al cambio ufficiale in vigore al momento > dell'importazione, i fattori rilevanti per determinare l'origine delle merci in relazione alle varie parti del prodotto e di risolvere la seconda questione nel senso che la determinazione dei valori da prendere in considerazione per stabilire l'origine e, pertanto, l'applicazione del regime preferenziale contemplato dall'accordo di libero scambio va risolta tenendo presente la ripartizione delle competenze contemplate dal protocollo n. 3 allegato all'accordo stipulato con la Confederazione svizzera. La Commissione richiama l'attenzione sul fatto che l'art. 16 del protocollo n. 3 contempla l'obbligo per gli stati membri e per la Svizzera di prestarsi mutua assistenza per il controllo dell'autenticità e della legittimità dei certificati EUR.1 e che l'art. 17 consente il controllo a posteriori degli stessi certificati in caso di dubbio circa l'esattezza dei dati relativi all'origine effettiva della merce.
punto 15
Nel corso della fase orale, le ricorrenti nella causa principale dopo aver richiamato gli argomenti svolti in un primo tempo, hanno dichiarato di poter del pari condividere il ragionamento della Commissione che, a loro parere, porta allo stesso risultato da esse proposto.
punto 16
L'amministrazione doganale francese ha sollevato una duplice obiezione avverso le argomentazioni della Commissione e del governo italiano. In primo luogo, essa allega che la questione è stata formulata dalla Commissione e dal governo italiano in termini diversi dalla Cour de cassation e che la Corte di giustizia deve limitarsi a risolvere le questioni che le vengono sottoposte. In secondo luogo essa sostiene che sarebbe incompatibile con la sovranità doganale degli stati membri imporre a queste le valutazioni effettuate da una amministrazione doganale straniera e che non si può quindi restringere l'appli-cazione delle norme del code des douanes francese alla valutazione del solo valore in dogana del prodotto finito al momento dell'importazione, onde determinare l'imponibile del dazio doganale. Spetta all'amministrazione doganale accertare il valore delle parti del prodotto finito onde determinare l'origine e, di conseguenza, decidere se la merce debba fruire del regime preferenziale dell'accordo di libero scambio ovvero debba esser assoggettata al regime generale della tariffa doganale comune.
punto 17
Quali che siano le tesi svolte dai vari partecipanti per quanto riguarda i fattori rilevanti per determinare il regime doganale delle merci importate dalla Svizzera nella Comunità, le questioni poste dalla Cour de cassation vanno risolte alla luce dell'intero sistema creato dall'accordo di libero scambio e dal protocollo n. 3. A tale scopo, vanno anzitutto ricordate le afferenti disposizioni di detti strumenti tanto più che quelle del protocollo hanno subito talune modifiche dopo l'entrata in vigore dell'accordo.
punto 18
L'accordo fra la CEE e la Confederazione svizzera si applica, secondo il suo art. 2, salvo taluni regimi particolari «ai prodotti originari della Comunità e della Svizzera». L'art. 11 dell'accordo dispone che «il protocollo n. 3 determina le regole di origine». Va rilevato che il titolo II di tale protocollo, che comprende gli artt. 8-17, è stato emendato con la decisione del comitato misto CEE-Svizzera 14 dicembre 1977, n. 1, messo in vigore nella Comunità dal regolamento del Consiglio 20 dicembre 1977, n. 2933 (GU 2342, pag. 27), cioè in una data di poco posteriore all'importazione che è all'origine della presente lite. Tuttavia non appare necessario determinare se la controversia, nelle sue successive fasi sia retta dalle vecchie norme o dalle nuove, dato che le disposizioni afferenti, benché più chiare nella loro nuova versione, sono in sostanza, equivalenti nelle successive due versioni del protocollo.
punto 19
Ai sensi dell'art. 1, n. 2, del protocollo, vanno considerati prodotti originari della Svizzera, «a) i prodotti totalmente ottenuti in Svizzera, b) i prodotti ottenuti in Svizzera e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati nella lett. a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'art. 5».
punto 20
Secondo l'art. 5, n. 1, sono considerati «sufficienti», fra l'altro, «b) le lavorazioni o trasformazioni indicate nell'elenco B». Tale elenco, che forma l'allegato III del protocollo, contiene, in testa alla terza colonna, una «norma» relativa, fra l'altro, alle penne a sfera di cui alla voce doganale 98.03. Detta norma, che è stata rifórmulata e completata con la decisione del comitato misto 31 ottobre 1974, n. 3, messa in vigore nella Comunità del regolamento del Consiglio 2 dicembre 1974, n. 3288 (GU L 352, pag. 31), recita: «l'incorporazione dei prodotti, parti e pezzi staccati, non originari ... nelle merci [di cui alla voce] ... n. 98.03 non ha l'effetto di far perdere il carattere di prodotti originari alle suddette merci, a condizione che il valore di questi prodotti, parti e pezzi non superi il 5 % del valore del prodotto finito».
punto 21
La determinazione dei fattori rilevanti per il calcolo del valore limite del 5 % è disciplinata dalle seguenti disposizioni del protocollo.
punto 22
L'art. 6, n. 1, dispone in proposito quanto segue: «Quando gli elenchi A e B, di cui all'articolo 5, dispongono che le merci ottenute nella Comunità o in Svizzera ne sono considerate esclusivamente originarie a condizione che il valore dei prodotti messi in opera non superi una data percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono : da un lato, per quanto riguarda i prodotti di cui è comprovata l'importazione: il loro valore in dogana al momento dell'importazione; per quanto riguarda i prodotti di origine non determinata: il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti nel territorio della parte contraente in cui avviene la fabbricazione; dall'altro, il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione».
punto 23
Secondo l'art. 8, n. 1, i prodotti originari ai sensi dell'art. 1 del protocollo sono ammessi all'atto dell'importazione nella Comunità o in Svizzera, a fruire dell'accordo, su presentazione di un certificato di circolazione. Questo certificato, sostituito al certificato A.CH.l contemplato nella versione originaria del protocollo n. 3 con decisione 12 dicembre 1973, n. 10, messa in vigore nella Comunità dal regolamento del Consiglio 27 dicembre 1973, n. 3600 (GU L 365, pag. 135), è attualmente il certificato EUR.l.
punto 24
A norma dell'art. 10, tale certificato, rilasciato dalle autorità doganali dello stato esportatore all'atto dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce, costituisce il giustificativo per l'applicazione del regime preferenziale previsto nell'accordo.
punto 25
Va infine rilevato che gli artt. 16 e 17 danno alle amministrazioni doganali della Comunità le più ampie possibilità di appianare, in collaborazione con le autorità doganali elvetiche, le difficoltà cui possano dar luogo la determinazione dell'origine e il rilascio di certificati di circolazione.
punto 26
Dal complesso di queste disposizioni discende che la determinazione dell'origine delle merci secondo il protocollo n. 3 si basa sulla ripartizione delle competenze fra le autorità doganali delle parti dell'accordo di libero scambio, nel senso che l'origine viene accertata dalle autorità dello stato d'esportazione, mentre il controllo del funzionamento di tale regime viene garantito dalla collaborazione fra le competenti amministrazioni delle due parti. Questo sistema si spiega col fatto che le autorità dello stato esportatore possono più agevolmente accertare direttamente i fatti che condizionano l'origine; inoltre, esso ha il vantaggio di condurre a risultati certi e uniformi per quanto riguarda l'identificazione dell'origine delle merci e di evitare, in tal modo, sviamenti di traffico e distorsioni di concorrenza negli scambi.
punto 27
Questo sistema può tuttavia funzionare solo qualora l'amministrazione doganale dello stato importatore accetti le valutazioni effettuate legalmente dalle autorità dello stato esportatore. Il riconoscimento di siffatte decisioni da parte delle amministrazioni doganali degli stati membri è necessaria perché la Comunità possa pretendere a sua volta, dalle autorità degli altri stati legati nei suoi confronti nell'ambito dei regimi di libero scambio, l'osservanza della decisione adottata dalle autorità doganali degli stati membri relative all'origine delle merci esportate dalla Comunità in tali stati.
punto 28
Non vi è motivo di temere che l'applicazione di dette disposizioni possa agevolare pratiche abusive, tenuto conto del fatto che gli artt. 16 e 17 del protocollo n. 3, in particolare nella loro nuova versione, hanno disciplinato nei particolari i metodi di collaborazione fra le competenti amministrazioni doganali, in caso di contestazione sull'origine o in caso di frodi da parte degli esportatori o importatori.
punto 29
Va ancora rilevato che il funzionamento di questo sistema — basato, come detto sopra, sulla ripartizione dei compiti fra le amministrazioni doganali delle parti aderenti all'accordo di libero scambio e nell'affidamento dovuto agli atti emananti da tali amministrazioni nell'ambito delle rispettive competenze — non reca pregiudizio all'autonomia fiscale né della Comunità e degli stati membri, né degli stati terzi interessati, dato che il regime definito dal protocollo n. 3 è stato istituito in base ad obblighi reciproci che collocano le parti su un piano di parità negli scambi fra loro.
punto 30
Da tutto quanto precede discende che, trattandosi nel caso di specie di merci montate in Svizzera, spettava alle autorità di tale stato, a norma del protocollo n. 3, accertare l'origine delle merci destinate ad essere esportate nella Comunità. Di conseguenza, sono le norme doganali e le norme sui cambi della Confederazione svizzera quelle che andavano applicate nella determinazione dei fattori rilevanti per il calcolo dei valori da tener presenti per accertare se la merce potesse considerarsi originaria della Svizzera. In particolare, spettava a dette autorità determinare il valore in dogana delle parti importate da un paese terzo, al momento contemplato dell'art. 6, n. 1, primo trattino, del protocollo n. 3, cioè al momento dell'importazione di dette parti in Svizzera, ed effettuare, in tale momento, le operazioni di cambio ai sensi delle loro norme nazionali. Il rilascio per le merci di cui è causa, da parte della dogana svizzera, del certificato di circolazione EUR.1 attesta che l'origine svizzera delle merci è stata regolarmente accertata, a norma del protocollo.
punto 31
Tenuto conto del protocollo n. 3, lo stato importatore della merce può unicamente valutare al momento dell'importazione il valore in dogana del prodotto finito, ai fini dell'applicazione del regime preferenziale contemplato dall'accordo di libero scambio.
punto 32
Le questioni sollevate dalla Cour de cassation francese vanno quindi risolte dichiarando che l'accordo tra la CEE e la Confederazione elvetica 22 luglio 1972, e in particolare il protocollo n. 3 allegato a detto accordo, vanno interpretati nel senso che la valutazione dei fattori rilevanti per determinare l'origine di un prodotto e pertanto la sua ammissione al regime preferenziale contemplato dall'accordo spettano all'amministrazione doganale dello stato esportatore del prodotto finito, la quale applica, alle parti importate da paesi terzi, al momento dell'importazione, le proprie norme in fatto di valore in dogana e di cambio.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 33
Le spese sostenute dal governo della Repubblica italiana e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.
punto 34
Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (quarta sezione), pronunziandosi sulle questioni sottopostele dalla Cour de cassation della Repubblica francese, con sentenza 29 giugno 1983, dichiara: L'accordo tra la CEE e la Confederazione elvetica 22 luglio 1972 e in particolare il protocollo n. 3 allegato a detto accordo, relativo alla definizione di «prodotti originari» ed ai metodi di collaborazione amministrativa, vanno interpretati nel senso che la valutazione dei fattori rilevanti per determinare l'origine di un prodotto e pertanto la sua ammissione al regime preferenziale contemplato dall'accordo spettano all'amministra-zione doganale dello stato esportatore del prodotto finito, la quale applica, alle parti importate da paesi terzi, al momento dell'importazione di dette parti, le proprie norme in fatto di valore in dogana e di cambio.

Firme

Koopmans Bahlmann Pescatore O'Keeffe Bosco Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 12 luglio 1984. Per il cancelliere H. A. Rühi amministratore principale Il presidente della quarta sezione T. Koopmans

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