Sez. 3, Sentenza n. 3227 del 08/10/1969 (Rv. 343242 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - ESERCIZIO DI UN DIRITTO SOGGETTIVO - CAUSAZIONE DI DANNO INGIUSTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - ESERCIZIO DI UN DIRITTO SOGGETTIVO - CAUSAZIONE DI DANNO INGIUSTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Anche dall'Esercizio di un diritto soggettivo puo derivare ad altri un danno ingiusto risarcibile, qualora non vengano osservati i necessari doveri di diligenza nello svolgimento dell'attivita posta in essere per tale Esercizio. (V.697-66, massima n.321398 3052-57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)