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Sez. 3, Sentenza n. 3227 del 08/10/1969 (Rv. 343242 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - ESERCIZIO DI UN DIRITTO SOGGETTIVO - CAUSAZIONE DI DANNO INGIUSTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343242-01

RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - ESERCIZIO DI UN DIRITTO SOGGETTIVO - CAUSAZIONE DI DANNO INGIUSTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Anche dall'Esercizio di un diritto soggettivo puo derivare ad altri un danno ingiusto risarcibile, qualora non vengano osservati i necessari doveri di diligenza nello svolgimento dell'attivita posta in essere per tale Esercizio. (V.697-66, massima n.321398 3052-57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)