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Sez. U, Sentenza n. 1381 del 23/02/1990 (Rv. 465489 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ESAMI SPECIALISTICI ESEGUITI IN UN GABINETTO RADIOLOGICO PRIVATO PER L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITÀ PENSIONABILE - PROVVEDIMENTO DELL'INPS SOSPENSIVO DELLA RELATIVA CONVENZIONE - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA - CONVENZIONE DELL'INPS CON UN MEDICO RADIOLOGO LIBERO PROFESSIONISTA OVVERO CON UN'ORGANIZZAZIONE DI TIPO AZIENDALE - DIFFERENZE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465489-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ESAMI SPECIALISTICI ESEGUITI IN UN GABINETTO RADIOLOGICO PRIVATO PER L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITÀ PENSIONABILE - PROVVEDIMENTO DELL'INPS SOSPENSIVO DELLA RELATIVA CONVENZIONE - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA - CONVENZIONE DELL'INPS CON UN MEDICO RADIOLOGO LIBERO PROFESSIONISTA OVVERO CON UN'ORGANIZZAZIONE DI TIPO AZIENDALE - DIFFERENZE - ESCLUSIONE.*

La domanda volta ad accertare l'illegittimità del provvedimento dell'i.N.P.S., sospensivo della convenzione avente ad oggetto l'esecuzione di esami specialistici in un gabinetto radiologico privato ai fini dell'accertamento dell'Invalidità pensionabile dei lavoratori dipendenti, introduce una controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, sia che tale convenzione intercorra con un medico radiologo libero professionista, trattandosi in tal caso di attività non subordinata ma autonoma, sia che la stessa convenzione sia stipulata con una società operante con un'organizzazione di tipo aziendale, configurandosi tale rapporto come appalto di servizi ex art. 1677 cod. civ., che esula dalla giurisdizione attribuita al giudice amministrativo dall'art. 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, in quanto tale rapporto - a differenza di quello cui danno luogo, le convenzioni con il servizio sanitario nazionale ex art. 44 legge 23 dicembre 1978 n. 833 - non comporta l'attribuzione di attività integrative o di supporto delle strutture pubbliche sanitarie, avendo ad oggetto un accertamento (verificazione o meno del rischio assicurato) meramente strumentale alla funzione pubblicistica dell'INPS costituita dall'Esercizio dell'Assicurazione obbligatoria. (V 2225/89, mass n 462764; (V 1869/87, mass n 451197).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1677, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)