Sez. 1, Sentenza n. 1221 del 07/04/1976 (Rv. 379911 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - DECRETO LEGGE - LEGGE DI CONVERSIONE - MANCATA CONVERSIONE - IN GENERE - SOSTITUZIONE O SOPPRESSIONE DI UNA NORMA - INEFFICACIA EX TUNC DELLA STESSA - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - APPELLO PROPOSTO DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE - SOPPRESSIONE DELLA NORMA DEL DECRETO LEGGE DI PROROGA DI DETTO TERMINE - INAMMISSIBILITA DELLO APPELLO.*
FONTI DEL DIRITTO - DECRETO LEGGE - LEGGE DI CONVERSIONE - MANCATA CONVERSIONE - IN GENERE - SOSTITUZIONE O SOPPRESSIONE DI UNA NORMA - INEFFICACIA EX TUNC DELLA STESSA - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - APPELLO PROPOSTO DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE - SOPPRESSIONE DELLA NORMA DEL DECRETO LEGGE DI PROROGA DI DETTO TERMINE - INAMMISSIBILITA DELLO APPELLO.*
A seguito della conversione in legge di un decreto legge, sia nel caso di sostituzione, che in quello di soppressione in toto di una norma contenuta nel decreto, la disposizione sostituita od abrogata perde efficacia ex tunc. Pertanto, l'appello contro una sentenza emessa in Sede di opposizione allo stato passivo fallimentare, che sia stato proposto dall'interessato dopo la scadenza del termine previsto dall'art 99 legge fallimentare, avvalendosi della proroga disposta dal DL 18 dicembre 1972 n 788 per i termini processuali in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, deve essere dichiarato inammissibile a seguito dell'entrata in vigore, successiva alla proposizione del gravame, della legge di conversione 15 febbraio 1973 n 9, che ha soppresso la norma contenente la suddetta proroga. (Conf 3605/72, mass n 361599).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 77, Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Decreto Legge 18/12/1972 num. 788, Legge 15/02/1973 num. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)