Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11729 del 11/05/2017 (Rv. 644283 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - VIZI DELLA COSA | Vendita di "aliud pro alio" - Esclusiva deducibilità mediante opposizione agli atti esecutivi - Decorrenza del relativo termine - Dalla conoscenza del vizio integrante la diversità del bene aggiudicato rispetto a quello offerto - Onere probatorio gravante sull’opponente.
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - VIZI DELLA COSA
Nella vendita forzata, l’ipotesi del cd. "aliud pro alio" può essere fatta valere, soprattutto da chi assume la qualità di soggetto del processo esecutivo, quale è certamente il debitore esecutato, solo nelle forme dell’opposizione agli atti esecutivi, ma il termine previsto dall’art. 617 c.p.c. decorre dalla conoscenza del vizio o delle difformità integranti la diversità del bene aggiudicato rispetto a quello offerto, occorrendo, conseguentemente, anche fornire la prova della tempestività della relativa opposizione all’interno del processo esecutivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1497
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)