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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11729 del 11/05/2017 (Rv. 644283 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - VIZI DELLA COSA | Vendita di "aliud pro alio" - Esclusiva deducibilità mediante opposizione agli atti esecutivi - Decorrenza del relativo termine - Dalla conoscenza del vizio integrante la diversità del bene aggiudicato rispetto a quello offerto - Onere probatorio gravante sull’opponente.
Stato
decisa il 2017-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644283-01

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - VIZI DELLA COSA

Nella vendita forzata, l’ipotesi del cd. "aliud pro alio" può essere fatta valere, soprattutto da chi assume la qualità di soggetto del processo esecutivo, quale è certamente il debitore esecutato, solo nelle forme dell’opposizione agli atti esecutivi, ma il termine previsto dall’art. 617 c.p.c. decorre dalla conoscenza del vizio o delle difformità integranti la diversità del bene aggiudicato rispetto a quello offerto, occorrendo, conseguentemente, anche fornire la prova della tempestività della relativa opposizione all’interno del processo esecutivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1497

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)