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Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti

Testo in vigore al

Art. 6

1. Nella discussione delle domande incidentali di sospensione sono uditi in Camera di consiglio, ove ne abbiano fatto richiesta, il pubblico ministero e gli avvocati delle parti.

Art. 7

1. Presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana e' costituita una Commissione per il gratuito patrocinio nei giudizi di sua competenza.

2. La Commissione e' nominata ogni anno, con decreto del Presidente della Corte dei conti ed e' composta:

  1. 1) di un consigliere della Corte che la presiede;

  2. 2) di un referendario della Corte;

  3. 3) di un avvocato patrocinante avanti la Corte di cassazione, designato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori di Palermo.

3. Esercita le funzioni di segretario un vice referendario.

4. Per ciascuna categoria dei componenti la Commissione, sono nominati supplenti.

Art. 8

1. Fermi restando i casi di collocamento fuori ruolo previsti da leggi speciali, i magistrati ai quali, con il loro consenso, siano affidati incarichi di carattere continuativo che non consentano il regolare esercizio delle funzioni di istituto possono essere collocati fuori ruolo, nel numero massimo di dodici, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

2. Salvi i casi di collocamento fuori ruolo previsti da leggi speciali, non possono essere collocati fuori ruolo i magistrati che non abbiano effettivamente esercitato, almeno per un triennio, le funzioni d'Istituto.

3. La posizione di fuori ruolo non puo' avere durata superiore ai tre anni consecutivi. Non e' consentito il ricollocamento fuori ruolo se dalla cessazione del precedente incarico non sia decorso almeno un biennio di effettivo servizio alla Corte dei conti.

4. I magistrati attualmente fuori ruolo possono essere conservati in tale posizione anche se non abbiano prestato il periodo di servizio richiesto dal secondo comma. Nei loro confronti il triennio previsto nel terzo comma decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Sono considerati di diritto collocati fuori ruolo i magistrati nominati Ministri, Sottosegretari di Stato o Alti Commissari. Ad essi non si applicano le disposizioni dei precedenti comma.

Art. 9

1. I magistrati destinati ad altri uffici o investiti di speciali incarichi o mansioni possono partecipare ai lavori della Corte dei conti, sempre che il Presidente della Corte medesima, udito il Consiglio di presidenza, riconosca che non vi siano ragioni di incompatibilita'.

Art. 15

1. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1952-53 sara' provveduto con le disponibilita' del capitolo 86 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 16

1. I posti di consigliere disponibili alla data della entrata in vigore della presente legge sono riservati ai primi referendari della Corte.

Art. 17

1. Gli aiuto referendari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che saranno nominati in seguito al concorso gia' bandito conservano in via transitoria tale qualifica; e sono promossi vice referendari per merito assoluto dopo un anno di effettivo servizio, salva l'applicazione del secondo comma dell'art. 3 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404.

2. Fino a che tutti gli aiuto referendari non siano promossi vice referendari, le nomine a vice referendario sono disposte con riserva di anzianita' a loro favore.

Art. 18

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno apportate al regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1264, le modificazioni rese necessarie dalla presente legge.

Art. 19

1. Salvo quanto disposto nell'art. 5, la presente legge entrera' in vigore nei quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 marzo 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI