Sez. 3, Ordinanza n. 8129 del 26/03/2024 (Rv. 670520-01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA | Provvedimento giurisdizionale con firma illeggibile - Equiparazione al difetto di sottoscrizione - Condizioni - Conseguenze - Inesistenza e inidoneità a fondare l'esecuzione forzata. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - In genere. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - INESISTENZA - In genere.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA
Il provvedimento giurisdizionale firmato con un segno grafico indecifrabile e privo di capacità identificativa della persona fisica del giudice va equiparato a quello mancante di sottoscrizione, a meno che il segno non sia riconducibile ad un autore determinato tramite l'esame di altre parti dello stesso atto, e, conseguentemente, è da considerare inesistente ed inidoneo a fondare l'esecuzione forzata.
Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)