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Sez. 3, Sentenza n. 12421 del 19/11/1991 (Rv. 474686 - 01)

Assicurazione - Veicoli (Circolazione, Assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Assicurazione obbligatoria e assicurazione sociale del danneggiato (rapporto) | Declaratoria di illegittimità costituzionale del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 28 della L. n. 980 del 1969 - Rilevanza - Ente gestore di assicurazione sociale - Spese mediche e ospedaliere anticipate al danneggiato - Richiesta di rimborso all'assicuratore della r.c.a. - Effetti - Inadempimento del medesimo - Conseguenze.
Stato
decisa il 1991-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474686-01

Assicurazione - Veicoli (Circolazione, Assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Assicurazione obbligatoria e assicurazione sociale del danneggiato (rapporto)

Anche dopo la sentenza n. 319 del 6.6.1989, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità (costituzionale) del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 28 della legge 24.12.1969 n. 990, nella parte in cui non esclude che gli enti gestori di assicurazioni sociali possano con la loro azione diretta (c.d. surroga preferenziale o diritto di prededuzione) pregiudicare il soddisfacimento del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti, l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. riconosciuta dall'art. 28 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 all'ente gestore di assicurazioni sociali ingenera, per il credito di questo ente, una protezione non dissimile da quella che l'azione diretta ex art. 18 della medesima legge garantisce al danneggiato per il proprio credito. Pertanto, pure la richiesta di rimborso delle spese mediche ed ospedaliere anticipate dall'ente gestore di assicurazione sociale, da questo direttamente rivolta all'assicuratore della r.c.a., ai sensi dell'art. 28 della legge citata, ha l'effetto, sempre che contenga la specificazione degli importi da rimborsare, di costituire in mora l'assicuratore stesso con la conseguenza che per quest'ultimo, ove non provveda ingiustificatamente all'adempimento della propria obbligazione nei confronti dell'ente gestore dell'assicurazione sociale che ha esercitato l'azione diretta di rivalsa, di una accessoria e coordinata obbligazione risarcitoria, secondo i principi e la disciplina dell'art. 1224 cod. civ., che estende, anche nei confronti del predetto ente, la sua responsabilità al pagamento degli interessi ed il maggiori danni per la svalutazione monetaria anche oltre i limiti del massimale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)