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Sez. 1, Sentenza n. 3298 del 25/07/1977 (Rv. 386838 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI ANNUALI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - COMPUTO DEL TERMINE - ANNO BISESTILE - CRITERIO DI CALCOLO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1977-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386838-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI ANNUALI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - COMPUTO DEL TERMINE - ANNO BISESTILE - CRITERIO DI CALCOLO - FATTISPECIE.*

Il termine annuale d'impugnazione di cui all'art 327 cod proc civ, da calcolare: considerando i periodi di sospensione per le ferie, deve essere computato tenendo conto dei trecentosessantasei giorni dell'anno bisestile. (nella specie si sono calcolati nel termine annuale, iniziato a decorrere il 23 giugno 1972, i trentanove giorni tra la detta data e il 31 luglio 1972, ultimo giorno prima del periodo feriale, i trecentodiciannove giorni dal 16 settembre 1972 al 31 luglio 1973, ultimo giorno prima del nuovo periodo feriale, e gli otto giorni compresi tra il 16 settembre e il 22 settembre 1973, giungendosi cosi a un totale di trecentosessantasei giorni). (V 1214/76, mass n 379903).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)