Sez. 2, Sentenza n. 25923 del 09/12/2014 (Rv. 633733 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - LUOGO E MOMENTO DELLA CONCLUSIONE | Comunicazione dell'accettazione a mezzo di un "nuncius" - Sufficienza - Materiale trasmissione dell'accettazione al proponente - Necessità - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - LUOGO E MOMENTO DELLA CONCLUSIONE
In tema di conclusione del contratto, qualora l'accettazione sia comunicata da un "nuncius", non è necessaria la materiale trasmissione della stessa al proponente, in quanto, ai sensi dell'art. 1326, primo comma cod. civ., che deroga all'art. 1335 cod. civ., il contratto si deve ritenere ugualmente concluso quando, pur non essendo stata l'accettazione indirizzata al proponente, questi ne abbia avuto comunque conoscenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)