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Sez. 3, Sentenza n. 6338 del 14/12/1985 (Rv. 443431 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - FORMALITÀ - OSSERVANZA - PROVA - RELAZIONE DI NOTIFICA - SUFFICIENZA - IMPUGNAZIONE - QUERELA DI FALSO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1985-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443431-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - FORMALITÀ - OSSERVANZA - PROVA - RELAZIONE DI NOTIFICA - SUFFICIENZA - IMPUGNAZIONE - QUERELA DI FALSO - NECESSITÀ.*

La notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. va eseguita con il compimento delle prescritte formalità (deposito della copia presso la casa comunale; affissione di un avviso di detto deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; comunicazione allo stesso della notizia del deposito per raccomandata con avviso di ricevimento) e del loro avveramento fa fede, sino a querela di falso, la relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario senza che possa rilevare il mancato rinvenimento da parte del notificando dello avviso affisso alla porta o l'omessa ricezione dell'avviso raccomandato, trattandosi di circostanze avulse dalla attività dell'ufficiale giudiziario.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)