Sez. 1, Ordinanza n. 30969 del 26/11/2025 (Rv. 676871-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA | Fallimento sopravvenuto in pendenza di giudizio - Subentro del curatore - Grado di appello - Legittimità - Inerzia serbata in primo grado - Irrilevanza - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA
Il curatore ha diritto di subentrare nell'azione revocatoria ordinaria promossa dal singolo creditore, in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 l.fall. accettando la causa nello stato in cui si trova, anche in grado di appello, senza preclusioni di sorta; la diversa posizione di inerzia assunta dal fallimento in primo grado non costituisce abdicazione al diritto potestativo di subentro vantato dalla procedura. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata nella parte in cui ha ammesso la facoltà per il fallimento, già costituito in primo grado, di contrastare la pretesa dell'istituto di credito in grado d'appello, nonostante in prime cure il fallimento non avesse avanzato alcuna domanda, limitandosi ad aderire alle difese assunte dalla società in bonis per il rigetto dell'azione avversaria).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)