Sez. L, Sentenza n. 916 del 13/02/1982 (Rv. 418777 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - INTERESSI EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - CALCOLO - SULLA SOMMA RIVALUTATA - NECESSITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - INTERESSI EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - CALCOLO - SULLA SOMMA RIVALUTATA - NECESSITÀ.*
Gli interessi dovuti al lavoratore ex art. 429 cod. proc. civ. vanno calcolati sulla somma rivalutata che costituisce l'effettiva reintegrazione del patrimonio del lavoratore stesso, a seguito del ritardato pagamento dei suoi crediti, e pertanto, il cespite in relazione al quale è dovuta tale prestazione accessoria, per effetto del mancato godimento della corrispondente somma da parte del titolare del credito. (V 5251/80, mass n 409088; (Conf 5579/80, mass n 409443).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)