Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657
Testo in vigore al
Art. 21 Notifica dei provvedimenti di revoca e di decadenza dalla concessione
1. I provvedimenti di revoca e di decadenza della concessione sono notificati, a cura del servizio centrale, nei modi previsti dal codice di procedura civile, entro quindici giorni dalla loro adozione.
2. Avverso i provvedimenti e' ammessa opposizione al Ministro delle finanze entro il termine di trenta giorni dalla loro notifica. Il Ministro decide entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso.19
Art. 22 Effetti della revoca e della decadenza
1. La notificazione del decreto di revoca o di decadenza prova il concessionario, i collettori, gli ufficiali di riscossione e i messi notificatori di qualsiasi potere in ordine alla riscossione.
2. L'intendente di finanza diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario revocato o decaduto, dando incarico ai sindaci di garantire che al provvedimento di revoca o di decadenza venga data idonea pubblicita', anche mediante l'affissione di appositi avvisi. Lo stesso intendente provvede inoltre a ritirare i bollettari, i ruoli, i registri e i documenti riguardanti la gestione, raccogliendoli in plichi suggellati; di tali operazioni e' redatto processo verbale in contraddittorio con il concessionario revocato o decaduto o di ufficio se questi non e' presente.
3. Per la riattivazione del servizio della riscossione l'amministrazione provvede alla nomina di un commissario governativo e si applicano le disposizioni del Capo V.
4. I bollettari, i ruoli, i registri e i documenti ritirati al concessionario sono consegnati dal competente intendente di finanza, con apposito processo verbale, al commissario governativo.
5. Il concessionario revocato o decaduto ha facolta' di intervenire alle operazioni di consegna.19
Art. 23 Mantenimento in servizio del personale in caso di cessazione della concessione
1. Il personale, che alla scadenza o cessazione della concessione risulti iscritto da almeno tre mesi al fondo di previdenza, ha diritto di essere mantenuto in servizio dal concessionario subentrante senza soluzione di continuita'.
2. La disposizione del comma 1 non si applica ai dipendenti che alla data di inizio della nuova gestione abbiano compiuto sessanta anni di eta' e abbiano maturato il diritto alla pensione, fermo restanto quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.19
Capo V. Commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione
Art. 24 Nomina
1. Nelle ipotesi previste dagli articoli 19 e 20 ed in ogni caso di vacanza della concessione, in attesa del nuovo conferimento della gestione del servizio, il Ministro delle finanze nomina il commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione, scegliendolo tra i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 31 che ne facciano domanda, con preferenza per i concessionari iscritti nel registro dei concessionari.
2. Se nessuno dei soggetti di cui al comma 1 presenta domanda, il Ministro delle finanze nomina commissario governativo il concessionario di uno degli ambiti territoriali contigui che abbia l'organizzazione piu' idone a garantire temporaneamente lo svolgimento del servizio di riscossione.
3. Al commissario governativo si applicano le norme stabilite per il concessionario, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.19
Art. 25 Compensi e spese
1. Col decreto ministeriale di nomina del commissionario governativo vengono stabilite, di norma entro i limiti determinati per il precedente concessionario, la misura della commissioni, dei compensi e dei rimborsi delle spese a lui spettanti, nonche' le modalita' di partecipazione dell'amministrazione finanziaria e delle amministrazioni comunali interessate alle spese per i locali e per gli arredi necessari all'adempimento del servizio di riscossione, restando a carico del commissario stesso le altre spese di gestione.19
Art. 26 Obblighi del commissario governativo
1. Il commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione risponde del non riscosso come riscosso , salva la facolta' per il Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro del tesoro e sentita l'amministrazione regionale interessata, di stabilire, in situazioni particolari, l'esonero da tale obbligo, ed e' tenuto a prestare cauzione. La disposizione di cui all'articolo 46, comma 3, si applica anche nell'ipotesi in cui il commissario governativo sia soggetto diverso da azienda ed istituto di credito.
2. Il commissario governativo provvede, altresi', alla riscossione dei residui di gestione secondo le norme di cui agli articoli 42 e seguenti.19
Capo VI. Ricostituzione del rapporto di concessione
Art. 27 Cessazione del commissionario governativo e conferimento in concessione della gestione
1. Il commissario governativo cessa dalle funzioni con il conferimento della concessione, ma la nomina puo' essere in qualsiasi momento revocata con decreto del Ministro delle finanze, che provvede alla sostituzione.
2. Il nuovo concessionario provvede alla riscossione dei residui di gestione secondo le norme di cui agli articoli 42 e seguenti.19
Art. 28 Rendiconto del commissario governativo
1. Nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o alla cessazione dalle sue funzioni, se questa avvenga prima, il commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione rende il conto giudiziale della gestione per la parte erariale, a norma degli articoli 610 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. Agli adempimenti previsti dall'articolo 618 del regolamento stesso provvede l'intendente di finanza. Dopo la parifica il conto deve essere reso alla ragioneria provinciale dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.
2. Nei termini di cui al comma 1 il commissario governativo rende agli enti interessati il conto della gestione per la parte che li riguarda.
3. I discarico delle quote inesigibili e' regolato a norma dell'articolo 90.19
Capo VII. Rinnovo della concessione
Art. 29 Richiesta di rinnovo della concessione
1. Il rinnovo della concessione puo' essere chiesto, nel mese di febbraio dell'ultimo anno del periodo di gestione, con lettera raccomandata al servizio centrale.19
Art. 30 Procedura di rinnovo
1. Se la domanda di rinnovo di cui all'articolo 29 e' stata presentata tempestivamente, il Ministro delle finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 3, rilevato che sussistono i requisiti di cui all'articolo 9 e valutato il particolare impegno e la regolarita' ed efficienza dimostrati nella gestione del servizio, puo' rinnovare con proprio decreto la concessione entro il 30 aprile;
in tal caso fissa il termine per la stipula della convenzione prevista dallo stesso articolo 9.19
Titolo II. Rapporto di concessione
Capo I. Agenti della riscossione
Art. 31 Soggetti della concessione
1. La concessione puo' essere conferita:
a) alle aziende e agli istituti di credito di cui all'articolo 5, lettere a), b), d) ed e) del regio decreto-legge, 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonche' alle casse rurali ed artigiane di cui alla lettera f), dello stesso articolo, aventi un patrimonio non inferiore a lire un miliardo;
b) alle speciali sezioni autonome dei predetti istituti e aziende di credito;
c) alla societa' per azioni regolarmente costituite, con sede in Italia e con capitale interamente versato, non inferiore a lire un miliardo ed aventi per oggetto esclusivo la gestione in concessione del servizio ovvero di attivita' o compiti ad esso connessi o complementari, costituite dai soggetti indicati nella lettera a) o da persone fisiche, e il cui statuto prevede l'inefficacia nei confronti della societa' del trasferimento delle azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministro delle Finanze; le modifiche allo statuto, deliberate dalla societa' per azioni gia' esercenti attivita' esattoriale per adeguarlo alle prescrizioni contenute nella presente lettera, non danno luogo all'applicazione dell'articolo 2437 del codice civile;
d) alle societa' cooperative con capitale non inferiore a lire un miliardo, che, alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657 erano titolari di gestione da almeno trenta anni.
2. Non possono essere rappresentanti legali, amministratori e sindaci delle aziende ed istituti di credito, delle loro speciali sezioni autonome e delle societa' indicati nel comma 1:
a) gli inabilitati, gli interdetti ed i falliti non riabilitati;
b) coloro che sono stati dichiarati decaduti dall'ufficio di esattore e che per irregolarita' o abusi commessi nell'esercizio delle loro funzioni sono stati oggetto di provvedimento di revoca dalla nomina o sono stati dispensati dall'ufficio di delegato, sostituto, sorvegliante, collettore, ufficiale esattoriale o ufficiale di riscossione, messo a notificatore;
c) coloro che sono stati condannati per delitti contro la pubblica Amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero per delitti non colposi ponibili, con pena detentiva, non inferiore a un anno e che comportano la interdizione dai pubblici uffici;
d) coloro nei cui confronti sussistono procedimenti o provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, e sentenze passate in giudicato o procedimenti penali per i delitti previsti dagli articoli 418 e 416-bis del codice penale, contestati con ordine o mandato di comparizione o di cattura. Le competenti prefetture, qualora siano a conoscenza che sono stati sottoposti ai suddetti procedimenti o provvedimenti i rappresentanti legali, gli amministratori o i sindaci delle aziende ed istituti di credito, delle loro speciali sezioni autonome e delle societa' indicate nel comma 1, devono darne notizia al Ministero delle Finanze. Analoga informativa e' trasmessa dall'autorita' giudiziaria che ha emesso ordine o mandato di comparizione o di cattura per i predetti delitti.
3. Non possono, inoltre essere rappresentanti legali, amministratori o sindaci delle aziende ed istituti di credito, delle loro speciali sezioni autonome e delle societa' indicati nel comma 1:
a) i membri del Parlamento e del Governo;
b) i membri dei consigli o assemblee e dei relativi comitati di controllo regionali, provinciali e comunali, limitatamente alla concessione relativa agli ambiti territoriali compresi nella circoscrizione territoriale dell'ente;
c) i dipendenti in servizio attivo dell'amministrazione finanziaria e degli enti territoriali interessati per ciascuna concessione, a pena di decadenza dall'impiego;
d) gli esercenti una professione che la legge dichiara incompatibile con la partecipazione alla amministrazione di societa'.
4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d), ed al comma 3, lettere a), b) e c), si applicano anche ai soci delle societa' di cui al comma 1, lettere c) e d).19
Capo II. Obblighi e diritti del concessionario
Art. 32 Obblighi generali
1. Il concessionario e' tenuto ad osservare oltre a tutte le disposizioni del presente decreto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del disciplinare di cui all'articolo 9, comma 1, le istruzioni impartite dal servizio centrale per assicurare la regolarita' della gestione.
2. Il numero, l'ubicazione e le modalita' di funzionamento degli sportelli di riscossione, nonche' particolari limitazioni dell'apertura degli sportelli, saranno stabilite nel disciplinare.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 FEBBRAIO 1999, N. 37.
4. Il concessionario deve prestare la cauzione nelle forme e nei tempi stabiliti dagli articoli 46 e seguenti.
5. A richiesta degli enti locali interessati il concessionario assume il servizio di tesoreria degli enti stessi, comprendente le entrate diverse da quelle di cui all'articolo 2, comma 1, ed il pagamento delle spese, nonche' le altre incombenze demandate al tesoriere da norme legislative e regolamentari. Assumono, altresi' la riscossione di entrate spettanti ad enti autorizzati per legge ad avvalersi degli esattori delle imposte dirette in base alle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657.16
6. Ai fini della riscossione e dei versamenti agli enti destinatari la giornata di sabato e' considerata festiva a tutti gli effetti di legge.19
Art. 33 Esecuzione degli sgravi per indebito
1. Gli sgravi disposti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono eseguiti dal concessionario in carica, con le modalita' stabilite dal servizio centrale, entro tre mesi dalla ricezione del relativo elenco, al quale sono allegati i buoni di discarico. Entro il giorno successivo deve essere versato all'ente impositore l'ammontare degli sgravi che non sia stato possibile eseguire.
2. A richiesta del conessionario l'intendente di finanza puo' prorogare di quattro mesi il termine stabilito nel comma 1 per l'esecuzione degli sgravi.
3. Gli estremi di ciascun elenco devono essere annotati, entro dieci giorni dalla ricezione dello stesso, nelle posizioni dei contribuenti.
Art. 34 Conservazione dei ruoli, dei registri e degli atti
1. Il concessionario deve conservare i ruoli, i registri, le distinte di versamento, le distinte riepilogative e gli altri atti della gestione per dieci anni dalla loro consegna da parte dell'intendente di finanza.
1-bis. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite particolari modalita' di conservazione dei ruoli, dei registri e degli atti da parte del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici.19
Art. 35 Obbligo di informazione
1. I concessionari sono tenuti a fornire le informazioni di carattere tecnico gestionale e finanziario relative al servizio esercitato in conformita' alle richieste del servizio centrale al quale sono, altresi', tenuti a fornire, entro il 31 marzo di ciascun anno, i prospetti relativi alle riscossioni, distinti per voci di entrata, effettuate nell'anno precedente. Con le modalita' e nei termini stabiliti con decreti del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, i concessionari sono tenuti a trasmettere al sistema informativo del Ministero delle Finanze, i dati relativi alle somme riscosse.
2. Ai fini dell'uniformita' delle rilevazioni il servizio centrale curera' tempestivamente la predisposizione di schemi per ciascun tipo di prospetto.
3. Le societa' per azioni sono tenute a trasmettere al servizio centrale il proprio bilancio relativo all'anno precedente entro trenta giorni dalla data di approvazione.
4. Fermo restando l'obbligo della trasmissione del bilancio a norma del comma 3, le societa' che non hanno provveduto all'approvazione del bilancio sono tenute a trasmettere, entro il 30 maggio di ciascun anno, un rendiconto economico-finanziario provvisorio relativo al servizio di riscossione svolto nell'anno precedente.
5. Le aziende e gli istituti di credito, le casse rurali ed artigiane e le loro speciali sezioni autonome devono comunicare un conto consuntivo relativo alla gestione del servizio di riscossione secondo lo schema tipo da definirsi con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro.
6. Particolari rilevazioni potranno essere chieste dal servizio centrale per lo studio della frequenza, nonche' della qualita' delle entrate e dell'esito delle procedure coattive.19
Art. 36 Obbligo di contabilizzazione
1. I concessionari devono tenere distinte contabilita' per le riscossioni mediante versamento diretto e per quelle mediante ruoli: con decreto ministeriale sono stabilite le relative modalita' nonche' quelle di tenuta e conservazione di singole posizioni per ogni contribuente ai fini della annotazione delle diverse riscossioni. Lo stesso criterio stabilisce i criteri per la tenuta della contabilita' quando l'ambito territoriale e' costituito dal territorio di piu' comuni.
2. Il concessionario deve aprire a proprio nome un conto corrente postale per la riscossione mediante ruoli ed e' responsabile della gestione del conto corrente postale, vincolato di cui all'articolo 7, comma 4.
3. Il Ministro delle Finanze, su richiesta dei concessionari, interessati, puo' autorizzare per le riscossioni, sia mediante versamenti diretti sia mediante ruolo, l'adozione di sistemi di scritturazione, di pagamento, di quietanzamento e di archiviazione, diversi da quelli prescritti, quando e' richiesta dall'impiego di sistemi meccanografici, elettronici e simili e restano garantiti la regolarita' della gestione e gli interessi dei contribuenti.
4. Per la formazione meccanografica dei ruoli il Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, puo' disporre l'impiego di sistemi e strumenti rispondenti alle esigenze del servizio e conformi a quelli adottati dall'amministrazione finanziaria.19
Art. 37 Quietanze e annotazioni
1. Le quietanze rilasciate dal concessionario ai sensi degli articoli 6 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono staccate da distinti bollettari conformi ai modelli stabiliti dal Ministero delle Finanze.
2. Le annotazioni, sulle singole posizioni dei contribuenti, degli eseguiti versamenti vanno effettuate nel termine di quindici giorni dalla data di riscossione.19
Art. 38 Obblighi del concessionario delegato
1. Il concessionario delegato, ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve esperire la procedura esecutiva nei confronti del contribuente e, qualora l'esecuzione sia riuscita infruttuosa o insufficiente, deve trasmettere la relativa documentazione al concessionario delegante entro dieci giorni dal compimento dell'esecuzione.
2. Salvo il diritto del concessionario delegante al compenso di cui all'articolo 61, comma 3, lettera c), se il ricavo dell'esecuzione compiuta dal concessionario delegato non e' sufficiente a coprire le spese, il concessionario delegato ha diritto al rimborso delle spese sostenute per eventuali giudizi, restando a suo carico le spese previste dall'articolo 61 del decreto n. 602 del 1973. Il concessionario delegato non puo' imputare le somme riscosse alle spese di esecuzione, se non dopo avere soddisfatto interamente il credito del concessionario delegante.
3. In caso di inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2 e dell'articolo 60, terzo comma, del decreto n. 602 del 1973, il concessionario delegante puo' chiedere all'intendente di finanza, nella cui circoscrizione opera il concessionario delegato, di promuovere, tramite altro concessionario operante nella provincia, ovvero, in mancanza, in provincia viciniore, nei confronti del commissionario delegato la procedura coattiva prevista dagli articoli 56 e successivi del presente decreto per il recupero delle somme non riscosse e non versate.19
Art. 39 Conto giudiziale dei versamenti diretti e delle riscossioni del ruolo
1. Nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o alla cessazione delle funzioni, se avvenga prima, il concessionario rende separati conti giudiziali relativa alla riscossione del ruolo a norma dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, e dell'articolo 610 del relativo regolamento e successive modificazioni. Agli adempimenti previsti dall'articolo 618 dello stesso regolamento provvede l'intendente di finanza. Dopo la parifica, il conto deve essere reso alla ragioneria provinciale, dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.
Art. 40 Chiamata in causa dell'ente creditore
1. Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non concernono esclusivamente la regolarita' o la validita' degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente interessato: in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.19
Art. 41
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 44919