Differimento del termine dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti eccezionali, nonche' disposizioni per assicurare la funzionalita' del Consorzio del canale navigabile MilanoCremona-Po e la manutenzione stradale del settore appenninico
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di differire il termine di entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, in materia di mezzi e trasporti eccezionali;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni al fine di consentire il proseguimento dell'attivita' del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di consentire l'assunzione di personale precario dell'ANAS per la manutenzione e la sicurezza delle tratte stradali appenniniche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si applicano a decorrere dal 31 gennaio 1996. E' comunque consentita l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti dal comma 8 dello stesso articolo 10.
Art. 2
1. Il termine del 31 dicembre 1991, fissato dall'articolo 16 della legge 31 maggio 1990, n. 128, per il proseguimento dell'attivita' del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, e' prorogato al 31 dicembre 1999, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
2. La composizione del consiglio di amministrazione del Consorzio, di cui all'articolo 2 della legge 24 agosto 1941, n. 1044, e successive modificazioni, e' integrata da un rappresentante della regione Lombardia e da un rappresentante del Ministero dell'ambiente. 2-bis. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il consiglio di amministrazione del Consorzio nomina un comitato esecutivo cui sono affidati, fino al 31 dicembre 1999, e senza ulteriori oneri, i poteri gestionali gia' attribuiti al consiglio di amministrazione stesso, per quanto attiene alla realizzazione delle opere e di altri interventi anche di carattere amministrativo e finanziario di competenza del Consorzio.
2-ter. Il comitato esecutivo e' composto dal presidente, dal vicepresidente e da cinque consiglieri, dei quali due scelti rispettivamente fra i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del tesoro.
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione e' autorizzato ad emanare, con propri decreti, disposizioni per consentire al Consorzio lo svolgimento delle attivita' prioritarie per la realizzazione delle opere entro il termine di cui al comma 1.
Art. 3
1. L'A.N.A.S. e' autorizzata ad assumere, nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio, con contratti trimestrali rinnovabili e comunque fino e non oltre il 30 giugno 1995, n. 150 unita' di operai e cantonieri di livello IV e V da adibire ad attivita' di manutenzione stradale e per la sicurezza della circolazione nelle tratte di competenza del settore appenninico. E' in ogni caso esclusa la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Art. 4
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 20 aprile 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 aprile 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
BARATTA, Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
CARAVALE, Ministro dei trasporti e della navigazione
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO