Sez. L, Sentenza n. 6028 del 14/10/1986 (Rv. 448359 - 01)
DI TRASFERTA - INDENNITÀ DI TRASFERTA E INDENNITÀ CORRISPOSTA AI COSIDDETTI TRASFERTISTI - ASSOGGETTABILITÀ A CONTRIBUZIONE ASSICURATIVA OBBLIGATORIA NELLA TOTALITÀ O NELLA METÀ - CONDIZIONI RISPETTIVE.*
DI TRASFERTA - INDENNITÀ DI TRASFERTA E INDENNITÀ CORRISPOSTA AI COSIDDETTI TRASFERTISTI - ASSOGGETTABILITÀ A CONTRIBUZIONE ASSICURATIVA OBBLIGATORIA NELLA TOTALITÀ O NELLA METÀ - CONDIZIONI RISPETTIVE.*
Mentre il trasferimento implica il mutamento definitivo del luogo di lavoro, per effetto dell'Esercizio del potere del datore di lavoro di richiedere l'esecuzione della prestazione lavorativa in un luogo diverso da quello convenuto, la trasferta implica un mutamento temporaneo e provvisorio del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa per il sopravvenire di esigenze di carattere transitorio e contingente e, quindi, con dei limiti temporali normalmente predeterminabili. Conseguentemente, con riguardo all'indennità corrisposta ai cosiddetti trasfertisti, ove il contratto di lavoro abbia quale specifico oggetto lo svolgimento della prestazione lavorativa in luoghi sempre diversi, senza che vi sia una predeterminazione del luogo della prestazione stessa, l'emolumento suddetto, siccome correlato nella sua totalità alla causa tipica e normale del rapporto di lavoro, assume indubbio carattere retributivo e, pertanto, va integralmente compreso nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali; ove, invece, siano predeterminati sia il luogo della prestazione sia la fissazione della relativa retribuzione, l'invio, anche molto frequente, del lavoratore in luoghi diversi per sopperire ad esigenze dell'azienda concreta entrambi i requisiti di tempo e di luogo che sono presupposti della trasferta e, pertanto, l'emolumento corrisposto assume carattere restitutorio e, come tale, è assoggettato alla contribuzione assicurativa per il solo cinquanta per cento del suo importo, secondo la previsione dell'art. 12 n. 1 della legge 30 aprile 1969 n. 153. (V 2864/86, mass n 445904; (V 3292/85, mass n 440958).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)