Codice civile
Testo in vigore al
Art. 192 Rimborsi e restituzioni
1. Ciascuno dei coniugi e' tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 186.
2. E' tenuto altresi' a rimborsare il valore dei beni di cui all'articolo 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l'atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessita' della famiglia.
3. Ciascuno dei coniugi puo' richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.
4. I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il giudice puo' autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente.
5. Il coniuge che risulta creditore puo' chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili.
Art. 193 Separazione giudiziale dei beni
1. La separazione giudiziale dei beni puo' essere pronunziata in caso di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione.
2. Puo' altresi' essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell'altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacita' di lavoro.
3. La separazione puo' essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante.
4. La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui e' stata proposta la domanda ed ha lo effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi.
5. La sentenza e' annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle convenzioni matrimoniali.
Art. 194 Divisione dei beni della comunione
1. La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo.
2. Il giudice, in relazione alle necessita' della prole e all'affidamento di essa, puo' costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge.
Art. 195 Prelevamento dei beni mobili
1. Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione.
Art. 196 Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare
1. Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore provandone l'ammontare anche per notorieta', salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all'altro coniuge.
Art. 197 Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi
1. Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non puo' farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprieta' individuale dei beni non risulti da atto avente data certa. E' fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge nonche' sugli altri beni di lui.
Art. 198
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 199
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 200
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 201
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 202
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 15165
Art. 203
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 204
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 205
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 206
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 207
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 208
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 209
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Sezione IV. Della comunione convenzionale
Art. 210 Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni
1. I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, modificare il regime della comunione legale dei beni purche' i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'articolo 161.
2. I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale.
3. Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale.
Art. 211 Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio
1. I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprieta' del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni.
Art. 212
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151