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Sez. T, Ordinanza n. 3747 del 13/02/2025 (Rv. 673830-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI IVA | Detrazione dei costi - Inerenza - Riferibilità all'esercizio della impresa - Necessità - Onere della prova del contribuente - Contenuto - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673830-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI IVA

In tema di IVA, la detrazione dei costi richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, secondo una valutazione qualitativa e non quantitativa o utilitaristica, la cui prova, in caso di contestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva affermato l'inerenza dei costi di costruzione di un capannone sulla

base della sola compatibilità dei lavori edilizi con lo statuto della società, senza compiere, a fronte della contestazione dell'Ufficio secondo cui si trattava dell'unica attività svolta dalla società nel periodo di imposta, un accertamento concreto rispettoso del canone di riparto dell'onere probatorio di cui all'enunciato principio.)

DPR 26/12/1972 num. 633 art. 19 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)