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Sez. U, Sentenza n. 2700 del 22/08/1972 (Rv. 360348 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - PREMESSA A SE STANTE - NECESSITA - ESCLUSIONE - DESUMIBILITA DAI MOTIVI - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1972-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360348-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - PREMESSA A SE STANTE - NECESSITA - ESCLUSIONE - DESUMIBILITA DAI MOTIVI - SUFFICIENZA.*

Ai fini del requisito di cui al n 3 del primo comma art 366 cod proc civ non e necessario che la esposizione dei fatti di causa costituisca una premessa distinta a se stante rispetto ai motivi di annullamento dedotti dal ricorrente, ma e sufficiente che i presupposti di fatto possano essere desunti dalla enunciazione dei motivi, in modo che risulti possibile la conoscenza delle situazioni da cui ha tratto origine la controversia ed in ispecie degli elementi attinenti alle censure che siano state formulate contro la sentenza impugnata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)