Sez. 1, Sentenza n. 1822 del 20/06/1973 (Rv. 364804 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - INTER PARTES - ERGA OMNES - RISPETTIVE CONDIZIONI.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - INTER PARTES - ERGA OMNES - RISPETTIVE CONDIZIONI.*
Le pronunzie di accoglimento della Corte costituzionale, oltre ad operare nel giudizio a quo - nel quale esauriscono invece i propri effetti le pronunzie di rigetto - incidono direttamente sull'ordine legislativo, e cioe vengono ad esercitare la propria efficacia erga omnes, con l'implicazione che, una volta dichiarata l'illegittimita della norma legislativa, il giudice non puo che disapplicarla, regolandosi come se essa non fosse mai stata emanata. In tal caso la pronunzia d'incostituzionalita viene ad esplicare due categorie di effetti inter partes ed erga omnes. E mentre per la prima la fattispecie produttiva si identifica con la sentenza, per gli effetti erga omnes, si richiedono gli ulteriori fatti, esterni alla sentenza, della pubblicazione della sentenza e della vacatio fino al giorno successivo. (fattispecie riguardante l'art 5 n 7 della legge 17 febbraio 1968, n 108 - riguardante l'ineleggibilita a consigliere regionale per i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello stato nella regione - dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale e quindi nel caso di specie disapplicato dalla SC). (V Corte cost 166/72).*
Riferimenti normativi: Legge 17/02/1968 num. 108 art. 5 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)