Sez. 1 - , Ordinanza n. 831 del 16/01/2018 (Rv. 646851 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - IN GENERE | Società cooperative e consorzi di produttori aventi ad oggetto attività agricole - Esenzione dal fallimento - Valutazione del giudice - Contenuto.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - IN GENERE
Ai fini dell’esonero dal fallimento delle società cooperative fra imprenditori agricoli e dei consorzi di produttori che commercializzano i prodotti degli associati, occorre procedere alla verifica: a) della forma sociale e della qualità dei soci; b) dello svolgimento di attività agricole in senso proprio o di attività “connesse” alle prime, anche in via esclusiva, da parte della società o del consorzio, ai sensi dell’art. 2135, comma 3, c.c.; c) dell’apporto prevalente dei soci o della destinazione prevalente a questi ultimi di beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, ai sensi dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 228 del 2001.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2135, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2221 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2512, Cod. Civ. art. 2513, Cod. Civ. art. 2545 octies, Cod. Civ. art. 2545 terdecies, Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 228 art. 1 com. 2, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 111 septies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)