Sez. 1, Sentenza n. 1574 del 16/07/1965 (Rv. 312998 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - CONTRADDITTORIA - INSUFFICIENTE - FATTISPECIE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - CONTRADDITTORIA - INSUFFICIENTE - FATTISPECIE.*
Il vizio di contraddittorieta della motivazione e quello di motivazione insufficiente od omessa, previsti dall'art. 360 n. 5 cod.proc. civ. possono essere ritenuti sussistenti in quanto incidono sul ragionamento del giudice di merito in modo da rilevare un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione ovvero in quanto palesino la deficienza o addirittura la Mancanza di esame su punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio. Tali vizi non possono quindi consistere in apprezzamenti dei fatti e delle prove difformi da quelli pretesi dalla parte, perche spetta soltanto al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, e all'uopo valutare le prove, controllarne l'attendibilita e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, dar prevalenza all'uno od all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla leggè stabilire se sussistano fatti idonei a dar fondamento a presunzioni semplicì tutto cio rientrando nel suo potere discrezionale, a norma dell'art. 116 cod.proc.civ. (V. N. 2952/63, n. 2728/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)