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Sez. 2, Sentenza n. 3591 del 02/08/1994 Cc. (dep. 18/08/1994) Rv. 201392 - 01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - Gravi indizi di colpevolezza | Chiamata di correo - Riscontri esterni specifici - Necessità - Ragione - Richiamo alla Costituzione.
Stato
decisa il 1994-08-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201392-01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - Gravi indizi di colpevolezza

In tema di misure cautelari personali l'interpretazione delle norme di cui all'art. 273 cod. proc. pen. deve attuarsi in armonia con il principio di innocenza enunciato dall'art. 27 Cost. ed in coerenza con la prescrizione di cui all'art. 13 comma 1 Cost., secondo la quale la libertà personale è di regola inviolabile; ne segue che, sulla base di una interpretazione costituzionalmente corretta, la sola chiamata di correo non è idonea, se priva di riscontri esterni specifici rispetto a un fatto-reato determinato come addebitato all'indagato, a concretizzare i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 cod. proc. pen. per disporre l'applicazione, a fini cautelari, di misura personale, sì da risultare idonei a superare la presunzione di non colpevolezza costituzionalmente garantita.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)