Sez. 3, Ordinanza n. 34785 del 28/12/2024 (Rv. 673339-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI | Liquidazione coatta amministrativa di una banca - Interruzione del processo - Automaticità - Riassunzione o prosecuzione del giudizio - Decorrenza del termine dalla dichiarazione giudiziale - Sussistenza - Comunicazione della dichiarazione - Configurabilità. PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - In genere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI
In caso di messa in liquidazione coatta amministrativa di una banca, l'interruzione del processo è automatica ai sensi del combinato disposto degli artt. 80, comma 6, e 83 del T.U.B., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al commissario liquidatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario.
Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 80 com. 6, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 83, Legge Falliment. art. 43 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)