Sez. 2 - , Sentenza n. 7397 del 14/03/2023 (Rv. 667294 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazione dell’art. 174, comma 14, codice della strada - Mancata conservazione del disco del cronotachigrafo - Rilevazioni effettuate con cronotachigrafo digitale e analogico - Differenza - Esclusione - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
L'art. 174, comma 14, del d.lgs. n. 285 del 1992 deve essere inteso nel senso che sono punite le infrazioni correlate alla non corretta tenuta della documentazione concernente le rilevazioni effettuate, sia mediante cronotachigrafo digitale, sia mediante cronotachigrafo analogico, atteso che la disciplina normativa di origine comunitaria da esso richiamata ha la finalità di enucleare, in via generale, gli obblighi correlati alla formazione della suddetta documentazione, indipendentemente dal supporto che la fornisce.
Cod. Strada art. 174, Regolam. Consiglio CEE 15/03/2006 num. 561 art. 10 com. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)