Sez. 1 - , Ordinanza n. 6664 del 16/03/2018 (Rv. 648251 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Declaratoria di nullità su domanda dell'investitore - Eccezione di compensazione dell'intermediario relativa all'intero credito restitutorio - Configurabilità.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
In tema di giudizi aventi ad oggetto rapporti di intermediazione finanziaria, ove sia stata dichiarata la nullità del contratto quadro su domanda dell'investitore, non è precluso all'intermediario, che pure non abbia proposto la domanda di nullità anche degli ordini positivamente conclusi per il proprio cliente, di sollevare l'eccezione di compensazione con riguardo all'intero credito restitutorio che gli deriva, in tesi, dal complesso delle operazioni compiute nell'ambito del contratto quadro dichiarato nullo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23 com. 1, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23 com. 3, Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)