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Sez. 2, Sentenza n. 6653 del 29/04/2003 (Rv. 562524 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITÀ | Assegnazione del bene ad uno dei condividenti - Conguagli in denaro - Interessi - Decorrenza.
Stato
decisa il 2003-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562524-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITÀ

In caso di divisione giudiziale di un immobile mediante assegnazione ad uno dei condividenti tenuto a versare i dovuti conguagli in denaro, gli interessi sulle somme dovute decorrono a far data dalla pronuncia giudiziale - definitiva o provvisoria - di scioglimento della comunione e di assegnazione del bene al condividente stesso - per questo contestualmente dichiarato tenuto alla corresponsione del conguaglio in favore dell'altro -, e non anche dal momento della domanda giudiziale di divisione ovvero da quello della sentenza di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)