Sez. 1, Sentenza n. 1677 del 06/11/1981 Ud. (dep. 18/02/1982) Rv. 152336 - 01
ARMI - IN GENERE - MAZZA FERRATA - QUALIFICAZIONE - ARMA PROPRIA - PORTO ABUSIVO - RAVVISABILITÀ - DEDUZIONE DI UN GIUSTIFICATO MOTIVO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
ARMI - IN GENERE - MAZZA FERRATA - QUALIFICAZIONE - ARMA PROPRIA - PORTO ABUSIVO - RAVVISABILITÀ - DEDUZIONE DI UN GIUSTIFICATO MOTIVO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
La "mazza ferrata" è un'arma che per essere destinata all'offesa personale è annoverata tra le armi proprie e non può essere portata, ai sensi dell'art. 4 legge n. 110 del 1975, fuori della propria abitazione senza autorizzazione, a nulla rilevando la esistenza di un giustificato motivo. (la Corte di Cassazione ha chiarito che rientra in tale nozione un bastone, anche in legno, che abbia una estremità molto più voluminosa dell'altra, con un pomo dalla circonferenza di cm. 24, sul quale sono conficcati quattro chiodi in ferro). (V mass n 150757).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 699 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 42 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)